Cassazione Penale, Sentenza n. 35888/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, in parte, delle condanne per tentato duplice omicidio e la mancata concessione dell'attenuante dell'art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen. Le censure principali sono: 1) vizio di motivazione e travisamento probatorio nella ricostruzione della dinamica (si sostiene che l'accoltellamento sia stato esclusiva opera di XXXXXXXXXXXX e che gli altri avrebbero avuto al più un ruolo passivo), 2) insufficiente considerazione delle dichiarazioni contraddittorie dei testi e della persona offesa, 3) illegittima frammentazione valutativa di un fatto unitario (assoluzione per un tentato omicidio e condanna per l'altro nello stesso contesto), 4) errore nel negare l'attenuante di cui all'art. 62(1)(6) per avere ritenuto il risarcimento di 10.000 euro a testa esiguo e non provato nel momento antecedente al giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto congrua e logica la valutazione del merito operata dalla Corte d'appello: le testimonianze e la persona offesa, valutate nel loro complesso, hanno dimostrato la partecipazione attiva (o comunque il contributo volontario e causalmente efficiente) di ciascuno degli imputati agli assalti, anche quando non tutti hanno materialmente inferto le coltellate. Sul punto dell'attenuante dell'art. 62(1)(6) è stato confermato il diniego: il versamento di 10.000 euro è stato ritenuto esiguo rispetto ai danni subiti e non è stata provata la tempestività del pagamento prima del giudizio, condizioni entrambe necessarie perché l'attenuante si applichi. Le doglianze difensive sono state considerate inammissibili in parte (per allegazioni selettive) e, comunque, prive di fondamento nel merito.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.
La Corte ricorda che l'attenuante per la riparazione del danno richiede che il risarcimento sia integrale e avvenga prima del giudizio; in mancanza della prova dell'integralità o del momento del pagamento, l'attenuante non si applica. La somma simbolica o non dimostrata temporalmente può essere disattesa dal giudice.
Richiamato nei motivi difensivi in tema di concorso di persone nel reato; la Corte però conferma l'interpretazione consolidata che il concorso può sussistere anche senza previo accordo formale.
Riferito in connessione alla diretta materia di responsabilità penale e affiancato al principio secondo cui il contributo causale volontario integra la partecipazione, anche se non coincidente con l'azione materiale dell'autore principale.
Norma sostanziale sul delitto di omicidio (richiamata nei motivi relativi alla ricostruzione del fatto e alla qualificazione della condotta), la Corte conferma la corretta applicazione dei criteri ricostruttivi ai tentati omicidi contestati.
Richiamata nei motivi processuali; la Corte valuta la regolarità del procedimento e la correttezza delle valutazioni istruttorie e motivazionali compiute in grado di merito.
Invocata nella doglianza sulla qualificazione e motivazione della sentenza di merito; la Cassazione ritiene che la motivazione della corte territoriale sia adeguata e conforme ai criteri di legge.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte rammenta che le regole di cui all'art. 192(3) non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa e che queste, purché credibili e adeguatamente motivate, possono fondare la condanna.
Massime di principio
- La partecipazione a un'aggressione collettiva può integrare il concorso di persone anche in assenza di un accordo preventivo: è sufficiente un contributo volontario e causalmente efficiente o un'adesione evidente all'azione dell'esecutore materiale.
- La responsabilità per le lesioni o il tentato omicidio subite dalla vittima può essere estesa a tutti gli aggressori che abbiano concorso all'azione violenta, anche se non tutti hanno materialmente usato l'arma.
- Le dichiarazioni della persona offesa, se ritenute credibili e corroborate da altri elementi, possono da sole giustificare la condanna; tuttavia il giudice deve motivarne l'attendibilità in modo penetrante.
- Per ottenere l'attenuante di cui all'art. 62(1)(6) è necessario dimostrare la riparazione integrale del danno e che essa sia avvenuta prima del giudizio; somme simboliche o la mancata prova del momento del pagamento legittimamente possono essere ritenute insufficienti.
- La selezione parziale o frammentaria di brani probatori nelle censure in cassazione è pericolosa: i motivi che non allegano integralmente gli atti richiamati possono essere dichiarati inammissibili per carenza di autosufficienza.
- L'esistenza di una sentenza di assoluzione non impedisce che, in un diverso capo di imputazione o per diverso fatto, la Corte d'appello valuti autonomamente le prove e giunga a una condanna se ritiene provata la responsabilità.
Testo integrale
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