Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13638/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Alcune docenti di religione cattolica, dopo aver prestato servizio per oltre un decennio in forza di reiterati contratti a tempo determinato presso la scuola pubblica, hanno chiesto in giudizio l'accertamento del diritto all'assunzione a tempo indeterminato e, in subordine, il risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei rapporti a termine. Il Tribunale aveva riconosciuto solo il risarcimento, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione, escludendo l'abuso sulla base della disciplina speciale della L. n. 186/2003 e ritenendo che la quota del 30% dei posti di insegnamento di religione cattolica copribili con contratti annuali rispondesse a esigenze oggettive di flessibilità legate all'organico di fatto. In cassazione le ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione della L. n. 186/2003, della direttiva 1999/70/CE e del principio di interpretazione conforme, sostenendo che i contratti annuali riguardavano posti dell'organico di diritto e che, in ogni caso, la reiterazione senza limiti era incompatibile con la clausola 5 dell'accordo quadro; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., deducendo che spettasse all'amministrazione provare la collocazione dei posti occupati nella quota del 30% e non nella quota del 70% coperta da ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbiti i secondi motivi. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Venezia e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione per nuovo esame conforme al principio di diritto già affermato in tema di abuso nella reiterazione dei contratti a termine dei docenti di religione cattolica. La Corte ha ribadito che, in assenza del concorso triennale prescritto, la reiterazione di rapporti annuali per oltre tre annualità scolastiche integra abuso e non consente la trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato, ferma restando la tutela risarcitoria.

Norme richiamate

  • L. n. 186/2003, artt. 1, 2, 3

    La disciplina speciale dell'assunzione dei docenti di religione cattolica va letta in coerenza con il divieto di abuso della contrattazione a termine; i contratti annuali non possono essere reiterati senza limiti di numero e durata quando si traducano in copertura stabile di fabbisogni permanenti e in assenza del concorso triennale previsto dalla legge.

  • Direttiva 1999/70/CE

    La normativa nazionale deve essere interpretata in modo conforme alla clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che mira a prevenire l'abuso della reiterazione dei contratti a termine.

  • D.Lgs. n. 368/2001

    Richiamato dalle ricorrenti quale parametro di durata massima dei rapporti a termine; la Corte richiama il tema dell'abuso e conferma che la reiterazione oltre il limite consentito non è giustificabile da esigenze temporanee.

  • art. 267 TFUE

    L'interpretazione del diritto dell'Unione è riservata alla Corte di giustizia; il giudice nazionale deve conformare la lettura della legge interna ai principi eurounitari.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato come norma sull'onere della prova nel motivo accolto/assorbito, ma la Corte non sviluppa una specifica regula decidendi su questo profilo perché il motivo resta assorbito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove; anche questo profilo viene assorbito.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    È indicato come criterio di liquidazione del danno da abuso nella contrattazione a termine, applicabile al risarcimento del danno c.d. eurounitario.

  • art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015

    È richiamato come disciplina successiva che recepisce il criterio risarcitorio già applicato in materia di abuso del termine.

Massime di principio

  • Nel regime speciale dei docenti di religione cattolica, la reiterazione di contratti annuali a termine oltre tre annualità scolastiche, in assenza del concorso triennale previsto dalla legge, integra abuso della contrattazione a tempo determinato.
  • L'abuso nella reiterazione dei contratti a termine non determina la trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato, ma solo il diritto al risarcimento del danno eurounitario, liquidabile secondo i parametri dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, oltre al maggior danno se provato.
  • La disciplina interna sui contratti a termine deve essere interpretata in modo conforme alla direttiva 1999/70/CE e alla clausola 5 dell'accordo quadro, che richiedono la presenza di esigenze temporanee e non consentono reiterazioni illimitate per bisogni permanenti.
  • Quando il giudice di merito omette di applicare il principio di diritto già affermato dalla Corte di cassazione in tema di abuso del termine, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame conforme a tale principio.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.