Cassazione Penale, Sentenza n. 29669/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato la declaratoria di non doversi procedere pronunciata dal Tribunale di Padova in favore di Alessandro Campagnolo per il reato di diffamazione (art. 595 c.p.), sostenendo due censure principali: 1) errore sulla impossibilità di attuare le condotte riparatorie previste dall'art. 162-ter c.p., in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto impossibile la pubblicazione di un post di scuse sulla pagina Facebook del gruppo citato mentre, secondo il PM, la pagina risulterebbe ancora operativa e persistono commenti al post diffamatorio; 2) vizio di motivazione per aver ritenuto congrua in via equitativa la somma di euro 1.000,00 offerta come riparazione del danno senza una valutazione distinta e adeguatamente argomentata dei molteplici fattori rilevanti (diffusione della notizia, entità dell'offesa, posizione sociale della vittima, esigenze compensative, retributive e preventive), soprattutto in presenza dell'opposizione sia della persona offesa che del Pubblico Ministero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la questione sulla presunta nullità per mancato rispetto della procedura di cui all'art. 469 c.p.p., rilevando che tale doglianza non era stata dedotta nel ricorso del Pubblico Ministero e pertanto non poteva essere pronunciata d'ufficio in questa sede. Sul merito ha ritenuto che: 1) la censura relativa alla impossibilità delle condotte riparatorie non è fondata, poiché il Tribunale ha motivatamente considerato che l'imputato aveva eliminato il post diffamatorio e che i commenti residui sul web non erano addebitabili allo stesso; 2) invece, la censura sull'equità della somma di euro 1.000,00 è fondata perché la decisione di merito ha dato una valutazione assertiva e carente di adeguata motivazione circa la capacità di quella somma di soddisfare le esigenze compensative dell'offesa, ancor più necessario in presenza dell'opposizione della persona offesa e del PM. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Padova in diversa composizione.
Norme richiamate
Norma che sanziona il reato di diffamazione; qui è il titolo di imputazione a carico dell'imputato.
Regola l'estinzione del reato per condotte riparatorie del reo; la corte richiama l'esigenza che il giudice valuti la congruità della riparazione anche quando la persona offesa si opponga, valutando esigenze compensative, retributive e preventive.
Norma procedurale richiamata dalle parti in ordine al procedimento; la Corte non si è pronunciata sul suo rispetto perché l'eccezione non era stata dedotta nel ricorso del PM.
art. 178, 180, 182 cod. proc. pen.
Norme sul regime delle nullità e sulla deducibilità dei vizi relativi alla partecipazione al procedimento del pubblico ministero; la Corte ricorda che alcune nullità correlate alla partecipazione del PM devono essere dedotte nei termini e modalità previsti.
Sez. U., n. 33864 del 23/04/2015 (Sbaiz)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per il principio che il giudice, al fine di dichiarare l'estinzione del reato per riparazione, non necessita del consenso della persona offesa ma deve esprimere una motivata valutazione di congruità della riparazione rispetto alle finalità compensative, retributive e preventive.
Sez. 3 civ., n. 25420 del 26/10/2017
Giurisprudenza civile richiamata per i parametri utili alla valutazione del danno alla reputazione: diffusione della notizia, entità dell'offesa e posizione sociale della vittima.
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35
Norma del procedimento davanti al giudice di pace citata soltanto a titolo di confronto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite; utilizzata per analogia nella valutazione della congruità dell'offerta risarcitoria.
Massime di principio
- Quando la persona offesa o il pubblico ministero si oppongono alla riparazione offerta, il giudice che intende dichiarare l'estinzione del reato per condotte riparatorie deve fornire una motivazione dettagliata e specifica sulla congruità dell'offerta, valutando separatamente gli elementi compensativi, retributivi e preventivi.
- La rimozione del contenuto diffamatorio da parte dell'imputato può essere considerata elemento idoneo a soddisfare le esigenze riparatorie, ma il giudice deve chiarire se i contenuti residui (es. commenti di terzi) sono imputabili all'imputato o meno.
- La quantificazione equitativa del risarcimento non può essere meramente assertiva: deve essere ancorata a parametri obiettivi quali la diffusione della notizia, l'entità dell'offesa alla reputazione e la posizione sociale della vittima; l'assenza di tale motivazione espone la decisione a annullamento in Cassazione.
- Le doglianze procedurali rilevanti ai fini delle nullità collegate alla partecipazione del pubblico ministero devono essere tempestivamente dedotte nel ricorso; in mancanza, possono risultare inammissibili o sanate.
- In caso di carenza motivazionale sulla congruità della riparazione la Corte di Cassazione tende ad annullare e rinviare il giudizio al tribunale con diversa composizione per un nuovo e più completo esame.
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