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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03945/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, depositata prima dell'udienza, e ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha quindi condannato i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 5.000,00 oltre spese forfettarie, esborsi e accessori di legge. Non è stata esaminata nel merito la fondatezza dei due motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia traeva origine da un contratto di locazione commerciale. Nei gradi di merito era stata confermata la condanna degli eredi del locatore al pagamento, in favore della conduttrice, di somme a titolo di indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata ai sensi dell'art. 1592 c.c. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, gli eredi soccombenti proponevano ricorso per cassazione articolato in due motivi. Prima della decisione, tuttavia, hanno depositato un atto formale di rinuncia al ricorso. La resistente ha depositato controricorso e memoria, mentre un'altra intimata non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 1592 c.c.

    Richiamato come base della domanda riconosciuta nei gradi di merito: indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indicata la proposta di definizione del relatore in camera di consiglio.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, ritualmente depositata e sottoscritta, è stata ritenuta conforme ai requisiti di legge e idonea a determinare l'estinzione del processo di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso formulata dal ricorrente e ritualmente depositata prima della decisione comporta l'estinzione del processo, assorbendo ogni possibile valutazione preliminare sull'ammissibilità del ricorso.
  • La rinuncia al ricorso, se non aderita dalla parte controricorrente, non esclude la condanna dei rinuncianti al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte che ha resistito.
  • Quando la rinuncia al ricorso è rituale e tempestiva, la Corte non deve esaminare i motivi di impugnazione proposti, poiché la declaratoria di estinzione precede logicamente ogni altra pronuncia processuale.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniSpese di lite
RamiLocazioniProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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