Cassazione Penale, Sentenza n. 29360/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
La Corte d’appello aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da un soggetto che aveva subito gli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento per stupefacenti, poi conclusosi con annullamento senza rinvio dopo doppia condanna di merito. Secondo il giudice della riparazione, pur essendo stata esclusa in sede penale la responsabilità dell’istante per difetto di prova del suo concorso, egli aveva tenuto una condotta ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, consistente in una connivenza non punibile ma connotata da colpa grave: aveva tollerato l’attività illecita di spaccio svolta in casa, venendo meno a doveri di solidarietà sociale e rafforzando la volontà criminosa del familiare, anche alla luce della sua precedente esperienza cautelare e della accessibilità dei luoghi. Nel ricorso per cassazione la difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale aveva valorizzato dati incompatibili con il giudizio di merito: era stato infatti escluso che l’abitazione fosse teatro di attività di spaccio collettivo; il reato era stato riqualificato in ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; la sostanza non era stata trovata in ogni locale della casa; e, soprattutto, la stessa Cassazione aveva negato che l’istante avesse fornito un consapevole apporto al fatto altrui, sicché non si poteva trasformare una connivenza non punibile in condotta ostativa alla riparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello perché, nel giudizio di riparazione, la connivenza non punibile può comunque integrare colpa grave ostativa se denota un macroscopico atteggiamento imprudente, la tolleranza di un reato in presenza di possibilità di impedirlo o il rafforzamento oggettivo della volontà criminosa altrui. Nel caso concreto, la motivazione impugnata è stata ritenuta coerente con i dati storici già accertati nel giudizio di cognizione: la sostanza era in luoghi accessibili all’istante; non era stato escluso che nell’abitazione si svolgesse un’attività illecita riferibile ad altri; la riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, non escludeva la rilevanza della tutela della salute pubblica; e la pregressa esperienza cautelare dell’interessato rendeva apprezzabile, in sede di riparazione, la sua condotta come altamente imprudente. È stata quindi confermata la condanna al pagamento delle spese processuali, con esclusione della rifusione delle spese al Ministero resistente per genericità della sua memoria.
Norme richiamate
La colpa grave ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione può derivare anche da una connivenza passiva, purché ricorrano i presupposti indicati dalla giurisprudenza: violazione di elementari doveri di solidarietà, tolleranza del reato pur potendolo impedire, oppure rafforzamento oggettivo della volontà criminosa altrui.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La fattispecie di stupefacenti resta rilevante, anche nella forma di lieve entità, quale reato idoneo a incidere sulla tutela della salute pubblica e a fondare la valutazione della condotta ai fini della riparazione.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La riqualificazione del fatto in ipotesi di lieve entità non esclude, in sede di riparazione, la considerazione della lesione o messa in pericolo della salute pubblica e del rilievo della condotta connivente.
Massime di principio
- Nel giudizio per l’equa riparazione per ingiusta detenzione, la colpa grave ostativa può essere ravvisata anche in presenza di mera connivenza passiva, se il soggetto, pur non concorrendo nel reato, tollera consapevolmente l’attività illecita potendo impedirla oppure tiene una condotta che oggettivamente rafforza la volontà criminosa altrui.
- Il giudice della riparazione deve svolgere una valutazione autonoma e ex ante della condotta dell’istante, distinta da quella compiuta nel giudizio di merito; tuttavia non può ritenere provati fatti incompatibili con gli accertamenti storici già compiuti nel processo presupposto.
- Ai fini della colpa grave ostativa non è necessario che la condotta dell’istante integri a sua volta reato: è sufficiente che abbia creato, per negligenza macroscopica o imprudenza evidente, un presupposto idoneo a ingenerare la falsa apparenza di responsabilità o a favorire la permanenza della situazione criminosa.
- Nella valutazione della connivenza ostativa è legittimo considerare la consapevolezza dell’attività illecita, la disponibilità dei luoghi, la possibilità concreta di impedire il fatto e il contesto personale dell’istante, se tali elementi siano effettivamente desumibili dagli accertamenti già acquisiti.
- Una memoria difensiva meramente generica del Ministero resistente non giustifica la rifusione delle spese processuali in suo favore, se non apporta un contributo effettivo alla dialettica del giudizio di legittimità.
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