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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18246/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il riconoscimento, in favore della società contribuente, di benefici fiscali in tema di ILOR e IRPEG per nuovi insediamenti produttivi nel Mezzogiorno. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 101 e 105 del d.P.R. n. 218/1978, sostenendo che i vantaggi fiscali riservati ai nuovi insediamenti non potessero essere riconosciuti a un opificio già esistente, ancorché oggetto di incremento del fatturato o di trasformazioni dell'attività. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, lamentando che il giudice d'appello si fosse soffermato solo sul tema della novità dell'attività o dell'ampliamento dell'esistente, senza affrontare la questione specifica dell'aumento produttivo in relazione ai nuovi investimenti e alla richiesta agevolazione ILOR.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha ribadito che, per l'esenzione decennale prevista dall'art. 105 del d.P.R. n. 218/1978, il requisito della novità dell'iniziativa produttiva richiede, nelle ipotesi di trasformazione di impresa preesistente, che il mutamento produca effetti analoghi a quelli di una nuova attività, incidendo su livelli produttivi e occupazionali; tuttavia, per l'agevolazione IRPEG è comunque necessario anche il requisito formale della nuova costituzione in forma societaria. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva affrontato in modo adeguato e intelligibile la questione dell'aumento produttivo, integrando così un vizio di omessa o apparente motivazione, privo del minimo costituzionale. Per effetto dell'accoglimento, la Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale per la Sardegna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale, qui riferita agli artt. 101 e 105 del d.P.R. n. 218/1978.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    consente di censurare la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente.

  • art. 101 d.P.R. n. 218/1978

    richiamato come disciplina agevolativa collegata all'esenzione ILOR, con riferimento ai nuovi insediamenti produttivi nel Mezzogiorno.

  • art. 105 d.P.R. n. 218/1978

    per l'esenzione decennale IRPEG richiede sia la nuova costituzione in forma societaria sia la novità dell'iniziativa produttiva; il richiamo agli artt. 101 e 102 non attenua tali requisiti, ma vale solo per compatibilità e cumulabilità dei benefici.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza, la cui omissione o apparenza determina nullità.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di contenuto della sentenza tributaria e sufficienza della motivazione.

Massime di principio

  • Nelle agevolazioni tributarie fondate sulla "novità" dell'iniziativa produttiva, la trasformazione di un'impresa preesistente può rilevare solo se comporta un mutamento sostanziale dei livelli produttivi e occupazionali tale da risultare assimilabile all'avvio di una nuova impresa.
  • Quando una norma agevolativa richiede, oltre alla novità dell'iniziativa, anche la nuova costituzione in forma societaria, tale requisito formale resta autonomo e imprescindibile, e non può essere eluso mediante il solo richiamo ad altra disciplina agevolativa.
  • Il richiamo di una disposizione agevolativa ad altra normativa non comporta automaticamente l'applicazione dei requisiti meno rigorosi previsti da quest'ultima, se la natura eccezionale dell'esenzione impone un'interpretazione restrittiva.
  • Sussiste il vizio di omessa o apparente motivazione quando la sentenza omette di indicare gli elementi posti a base del decisum o li espone senza una disamina logico-giuridica sufficiente a rendere controllabile il ragionamento del giudice.
  • In sede di ricorso per cassazione, il motivo è autosufficiente se indica specificamente dove la questione è stata dedotta nel merito e consente di verificare che essa non sia nuova.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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