Cassazione Penale, Sentenza n. 26030/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava: 1) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e mancata osservanza del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, lamentando che la Corte di merito non avrebbe verificato adeguatamente se il documento falso integrasse gli elementi della fattispecie aggravata ex art. 497-bis, comma 2, c.p.; mancata istruttoria sul dolo specifico e sull'utilizzabilità del documento per scopi ulteriori; 2) violazione degli artt. 133, 62-bis e 69 c.p. per omissione nel riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per mancato bilanciamento con l'aggravante speciale di cui all'art. 497-bis; 3) motivazione contraddittoria e illogica: la confessione è valorizzata per la riqualificazione del capo A) ma ignorata ai fini delle attenuanti generiche sul capo C).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente qualificato il fatto al capo C) ai sensi dell'art. 497-bis, secondo comma, c.p., richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui il possesso di una carta di identità con la foto del possessore ma con false generalità integra la fattispecie aggravata quando sia evidente la partecipazione alla contraffazione. La Corte ha inoltre ritenuto infondate o precluse le censure in tema di trattamento sanzionatorio e attenuanti, osservando che non risulta che il ricorrente avesse espressamente chiesto il riconoscimento delle generiche e che la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la misura della pena richiamando la personalità negativa e la tardività della confessione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La trattazione si è svolta con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 611, commi 1 e 1-bis; la Corte segnala il rito procedurale adottato per il giudizio.
Richiamato nella ricostruzione dei capi di imputazione: il fatto inizialmente qualificato in base a questa norma è stato in parte riqualificato dalla Corte territoriale.
La Corte ha interpretato che il secondo comma (previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore) costituisce ipotesi autonoma rispetto al primo comma; inoltre ha accolto la tesi, consolidata in giurisprudenza, secondo cui il possesso di un documento di identità recante la foto del possessore con false generalità può integrare l'aggravante ex art. 497-bis, comma 2, quando emerga la partecipazione alla contraffazione.
Richiamato dal ricorrente come norma invocata per lamentare inosservanza del principio di diritto sancito nella sentenza rescindente; la Corte di cassazione ha però ritenuto la censura generica e infondata alla luce della corretta applicazione del perimetro del giudizio di rinvio.
Norma sul trattamento sanzionatorio: la Corte territoriale ha motivato la determinazione della pena richiamando la personalità del reo e la tardività della confessione; la Cassazione ha ritenuto le censure in parte precluse o infondate.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha osservato che non risulta richiesta espressa dal ricorrente la loro applicazione in sede di merito e che la valutazione della Corte territoriale sul bilanciamento con l'aggravante era corretta.
Principio di specialità e coordinamento delle circostanze: utilizzato nel quadro delle censure sul trattamento sanzionatorio e sul bilanciamento tra attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto infondate le contestazioni.
Massime di principio
- Quando la Corte di legittimità annulla con rinvio, il giudice di rinvio deve chiaramente rispettare il perimetro del giudizio indicato dalla sentenza rescindente e motivare adeguatamente ogni diversa ricostruzione; la mancanza di motivazione adeguata può essere censurata, ma la censura deve essere specifica e fondata.
- Il possesso di un documento di identità recante la fotografia del possessore ma con false generalità può integrare la fattispecie aggravata di cui all'art. 497-bis (secondo comma) quando sia dimostrabile la partecipazione alla contraffazione; la giurisprudenza considera il possesso di tali documenti particolarmente pericoloso indipendentemente dall'uso concreto programmato.
- L'art. 497-bis, comma 2, configura una fattispecie autonoma rispetto al comma 1: la descrizione della condotta (previa contraffazione da parte del detentore) è elemento costitutivo del reato e non semplice circostanza di grado.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in sede di appello o cassazione è importante che la richiesta sia tempestivamente e specificamente proposta in grado/udienza; altrimenti la censura può risultare in parte preclusa.
- La confessione spontanea può influire sulla qualificazione del fatto e sulla valutazione della colpevolezza, ma la sua incidenza sulle attenuanti dipende dalla tempestività, sincerità e completezza: confessioni tardive o limitate possono essere valutate in modo recessivo.
- Le censure generiche sulla carenza motivazionale o sul mancato bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rischiano l'inammissibilità se non individuano punti specifici di illogicità o violazione di legge; la Corte di cassazione richiede argomentazioni concrete e riferite agli elementi decisivi.
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