Cassazione Penale, Sentenza n. 08613/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura principalmente: 1) travisamento della prova e mancata risposta della Corte d'appello sui motivi di appello che negavano il coinvolgimento preventivo di Mazza nei furti (capo 6) e nell'uso della carta bancoposta sottratta (capo 6-bis), in particolare per la mancanza di contatti telefonici anteriori e per l'errata collocazione temporale del prelievo al bancomat; 2) mancata riqualificazione in favoreggiamento personale della condotta attribuita al capo 6; 3) omissione di risposta sull'esatta datazione del furto relativo al capo 9 e sul riconoscimento dell'imputato nel noccioleto; 4) censura sul diniego dell'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.) e delle circostanze attenuanti generiche. In sintesi, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha utilizzato argomentazioni congetturali, ha travisato dati probatori decisivi (in particolare la tempistica del prelievo al bancomat) e non ha esaminato punti di doglianza essenziali sollevati in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto al reato di cui al capo 6-bis perché estinto per prescrizione (termine massimo computato di sette anni e sei mesi, spirato il 22/05/2024, con conteggi delle sospensioni). Ha annullato con rinvio la sentenza quanto ai reati di cui ai capi 6 e 9, per vizio di motivazione e per omissione di risposta su punti decisivi (in particolare la valutazione del concorso nei fatti del capo 6 e la datazione del furto del capo 9). I motivi relativi alle attenuanti (art. 114 e generiche) sono stati assorbiti. La Cassazione ha precisato che non si è proceduto a proscioglimento nel merito per il capo 6-bis in quanto si è trattato di estinzione per prescrizione e non di accertamento della non sussistenza del fatto; ha inoltre ricordato che il giudice di rinvio può pienamente riesaminare il compendio probatorio, purché non ripeta il percorso logico già censurato dalla Cassazione.
Norme richiamate
d.lgs. 23/2007, art.55 (oggi art.493-ter cod. pen.)
termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi; termine spirato il 22/05/2024
La Corte ha applicato la regola prescrizionale calcolando il termine massimo e la sospensione collegata al rinvio d'udienza, dichiarando estinto il reato di cui al capo 6-bis per prescrizione
cod. proc. pen., art.129, comma 2
Richiamata la regola secondo cui l'assoluzione per estinzione è ammissibile solo se l'insussistenza del fatto o la sua non imputabilità risultano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; qui la Corte ha escluso il proscioglimento nel merito
Norma sulla circostanza attenuante della minima partecipazione: la Corte ha ritenuto la questione non risolta in modo definitivo e dunque assorbita dall'annullamento con rinvio
Riferimento alla fattispecie di favoreggiamento personale: la Corte segnala che la valutazione se la condotta dell'imputato costituisse favoreggiamento piuttosto che concorso necessita di adeguato esame probatorio e non è stata esaminata correttamente dal giudice del merito
Massime di principio
- Il giudice d'appello deve rispondere puntualmente ai singoli mezzi di impugnazione: omissioni su argomenti decisivi costituiscono vizio di motivazione e giustificano annullamento con rinvio
- Il travisamento della prova è decisivo se il giudice utilizza dati probatori errati o colloca temporalmente in modo inaccurato elementi che sono al centro della ricostruzione; in tali casi la sentenza può essere annullata
- La semplice prestazione di un aiuto successivo all'illecito (es. prelevare e poi trasportare i correi) può essere ricondotta a favoreggiamento personale se non emerge un accordo preventivo; per qualificare concorso è necessario dimostrare la condivisione preventiva del progetto criminoso
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non equivale a proscioglimento nel merito: l'assoluzione per estinzione è consentita solo quando l'insussistenza del fatto o la sua non imputabilità risultano dagli atti in modo incontestabile
- In caso di annullamento per vizio di motivazione il giudice di rinvio ha pieni poteri di cognizione e può riesaminare integralmente le prove, ma non può ripetere il percorso logico già censurato dalla Corte di cassazione
- La correttezza nella ricostruzione temporale degli eventi (es. orari di chiamate e prelievi) è fondamentale: differenze temporali possono mutare l'interpretazione tra atto pianificato e semplice sosta/fatto occasionale
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