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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09618/2025 del 13/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento IMU per le annualità 2014 e 2015 emessi da Roma Capitale nei confronti di una società proprietaria di immobili asseritamente rientranti tra i cd. "beni merce". La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società, dando atto di parziali annullamenti dell'ente impositore e respingendo la pretesa di esenzione per difetto della dichiarazione prevista dalla legge. La CTR Lazio, invece, ha accolto l'appello della contribuente ritenendo che, alla luce dell'art. 1, comma 769, l. n. 160/2019, non vi fosse più necessità della dichiarazione IMU ai fini dell'esenzione per i beni merce, poiché era stato eliminato l'inciso "a pena di decadenza". Roma Capitale ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5-bis d.l. n. 102/2013 e dell'art. 1, comma 769, l. n. 160/2019, sostenendo che la dichiarazione obbligatoria restava condizione necessaria e che la sua omissione comportava decadenza dal beneficio, non potendo essere surrogata dalla mera conoscenza dei fatti da parte del Comune. La società intimata non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso di Roma Capitale. Ha ritenuto che l'art. 1, comma 769, l. n. 160/2019 non abbia abrogato, neppure tacitamente, l'art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013, con la conseguenza che l'esenzione IMU per i fabbricati-merce continua a presupporre la presentazione della dichiarazione. Ha inoltre escluso che la nuova disciplina del 2019 potesse applicarsi all'annualità 2015, sia perché il favor rei opera solo in materia sanzionatoria, sia perché la disposizione ha natura innovativa e non interpretativa. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la società intimata è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013

    "Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione..."

    La presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per ottenere l'esenzione IMU sui fabbricati-merce e la sua omissione comporta decadenza dal beneficio, non essendo surrogabile da altri adempimenti o dalla conoscenza del Comune.

  • art. 1, comma 751, l. n. 160/2019

    Per i beni merce non locati prevede, fino al 2021, l'aliquota di base IMU e, dal 1° gennaio 2022, l'esenzione; non elimina però la necessità della dichiarazione prevista dalla disciplina previgente.

  • art. 1, comma 769, l. n. 160/2019

    Non ha abrogato, neppure tacitamente, l'art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013; non può quindi essere interpretato nel senso di escludere la decadenza per mancata dichiarazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per censurare la violazione di legge commessa dalla CTR nell'interpretazione della disciplina IMU.

  • art. 384, primo comma, c.p.c.

    Consente alla Corte, quando non servono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • art. 3 d.lgs. n. 472/1997

    Il favor rei riguarda le sole sanzioni tributarie e non comporta una generale retroattività delle norme tributarie più favorevoli.

Massime di principio

  • Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione e non possono essere estese in via analogica o oltre il dato testuale.
  • Quando la legge subordina espressamente un beneficio fiscale alla presentazione di una dichiarazione "a pena di decadenza", tale adempimento costituisce requisito sostanziale per l'accesso al beneficio e non può essere sostituito dalla mera conoscenza dei fatti da parte dell'ente impositore.
  • La modifica normativa che elimini l'inciso "a pena di decadenza" non si applica retroattivamente alle annualità pregresse se la disposizione ha carattere innovativo e non interpretativo.
  • Il principio del favor rei opera in materia tributaria solo con riferimento alle sanzioni e non determina, di regola, l'applicazione retroattiva di discipline impositive più favorevoli al contribuente.
  • Se la questione è definibile sulla base del diritto applicabile e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando l'originario ricorso del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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