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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23441/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Novara che lo aveva ritenuto responsabile del reato di porto di arma od oggetti atti ad offendere e lo aveva condannato alla pena pecuniaria di euro 1.200 di ammenda. Con il ricorso ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 4 legge n. 110/1975 e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che mancassero le circostanze di tempo e di luogo idonee a qualificare l'arma e che l'utensile ritenuto offensivo si trovasse in realtà occultato all'interno del cd. domicilio mobile, senza essere stato portato fuori dall'abitazione. La Corte ha ritenuto le censure meramente fattuali e rivalutative, quindi non deducibili in cassazione, perché dirette a proporre una diversa lettura del materiale probatorio senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali; per la parte in cui lambivano la motivazione della sentenza, le doglianze sono state considerate comunque inammissibili poiché non articolate con critica specifica delle argomentazioni del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 110/1975

    norma incriminatrice ritenuta applicata dal giudice di merito; il ricorso ne contestava la corretta applicazione in relazione al porto dell'oggetto ritenuto arma/oggetto atto ad offendere.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    richiamato per affermare che non sono consentite in cassazione doglianze meramente fattuali o rivalutative, estranee al sindacato di legittimità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata in tema di condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamo finale alla tutela dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o delle prove, quando la parte si limiti a prospettare una diversa lettura del compendio probatorio senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo critico e puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze che non analizzino le ragioni poste a fondamento della decisione sono inammissibili.
  • La contestazione della sussistenza materiale delle circostanze di tempo e di luogo accertate dal giudice di merito, se proposta solo come alternativa ricostruzione del fatto, esula dal controllo di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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