Cassazione Penale, Ordinanza n. 14734/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso nasce da un incidente di esecuzione con cui il condannato chiedeva la declaratoria di nullità del titolo esecutivo costituito da una sentenza di condanna del Tribunale di Alessandria. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza, ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal difensore. Il ricorrente sosteneva che l'abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., operata dalla legge n. 114 del 2024, non potesse applicarsi alla sua posizione e che tale mancata disciplina intertemporale violasse gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., perché gli precluderebbe la restituzione nel termine per impugnare. In cassazione veniva reiterata la medesima censura già proposta in sede esecutiva, senza sviluppare critiche nuove rispetto alla motivazione del tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le Sezioni Unite avevano già chiarito il perimetro temporale della disciplina abrogata, stabilendo che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Ha inoltre osservato che il tribunale aveva esaminato puntualmente tutte le doglianze, comprese quelle di legittimità costituzionale, e che il ricorso si limitava a riproporre in modo pedissequo argomenti già disattesi, senza una critica argomentata del provvedimento impugnato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte.
art. 2, comma 1, lett. o), legge 114/2024
Ha abrogato la disposizione processuale richiamata dal ricorrente, ma la Corte evidenzia che la disciplina abrogatrice non opera nel senso prospettato dal ricorrente per le impugnazioni già proposte entro la data limite individuata dalle Sezioni Unite.
artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.
Sono evocati dal ricorrente a fondamento della questione di legittimità costituzionale della mancata disciplina intertemporale, ma la Corte non ritiene che la censura introduca profili nuovi rispetto a quelli già esaminati e respinti dal giudice dell'esecuzione.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare, senza un confronto critico con la decisione impugnata, argomenti già dedotti davanti al giudice di merito e da questi puntualmente disattesi.
- Quando una questione di legittimità costituzionale sia già stata esaminata con motivazione completa dal giudice a quo, il ricorso per cassazione deve individuare specifici errori argomentativi della decisione impugnata; la mera riproposizione delle stesse censure non integra un motivo specifico.
- Nel regime derivante dall'abrogazione di una norma processuale, la sua ultrattività o meno rispetto alle impugnazioni pendenti va verificata alla luce dell'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite sul limite temporale di applicazione della disciplina previgente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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