Cassazione Penale, Sentenza n. 36005/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Bari aveva concesso al condannato l’affidamento in prova ex art. 47 ord. pen., pur dovendo questi espiare una pena superiore a tre anni e risultando, nell’anno precedente alla richiesta, comportamenti penalmente rilevanti. La pena riguardava condanne per lesioni personali, resistenza, violenza privata, porto di armi, guida in stato di ebbrezza e maltrattamenti in famiglia. Il Procuratore generale ha denunciato violazione dell’art. 47, commi 1 e 3-bis, ord. pen. e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe omesso di valutare i procedimenti pendenti per reati commessi nel 2025, anche connotati da violenza contro la persona, la negazione delle responsabilità e il rifiuto del condannato di partecipare a percorsi dedicati alla violenza domestica e ad attività di volontariato. Ha inoltre contestato la prognosi favorevole perché contraddetta da tali elementi e ha sostenuto che l’imposizione di percorsi trattamentali non può sostituire la volontà personale di aderirvi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato l’ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bari per un nuovo giudizio. Ha rilevato, da un lato, l’omessa applicazione dell’art. 47, comma 3-bis, ord. pen., poiché il Tribunale aveva dato atto del superamento del limite triennale e della presenza di comportamenti penalmente rilevanti nell’anno precedente, senza esaminarli. Dall’altro, ha ravvisato una motivazione monca e contraddittoria: la prognosi favorevole non confrontava i procedimenti pendenti per fatti del 2025, la negazione delle condotte ai danni dell’ex moglie e il rifiuto dei percorsi antiviolenza e del volontariato. Il giudice di rinvio dovrà valutare tali elementi e la condotta successiva ai fatti, verificando l’esistenza di indici fattuali di evoluzione della personalità e di concreto reinserimento sociale, restando libero nelle valutazioni di merito.
Norme richiamate
art. 47, comma 3-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
L’affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.
Per le pene, anche residue, non superiori a quattro anni, la concessione presuppone la valutazione del comportamento tenuto nell’anno precedente alla richiesta e la verifica che esso consenta il giudizio prognostico richiesto dal comma 2. Quando la pena supera tre anni, il giudice non può omettere l’esame dei comportamenti penalmente rilevanti emersi in quel periodo.
art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354
ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva
La prognosi sull’affidamento richiede una valutazione complessiva della personalità, che consideri la gravità dei reati ma soprattutto la condotta successiva e attuale, ricercando elementi positivi idonei a sostenere il buon esito della prova e la prevenzione della recidiva.
tale condizione, come noto (Sez. 1, n. 11916 del 23/02/2018, Ndao, Rv. 272314 - 01), non rientra nei casi di obbligatoria preventiva sospensione dell’ordine di carcerazione da parte del pubblico ministero ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
La possibilità di chiedere l’affidamento ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis, per una pena superiore a tre anni e non superiore a quattro non rientra, secondo la decisione, nei casi di obbligatoria sospensione preventiva dell’ordine di carcerazione previsti dall’art. 656, comma 5, c.p.p.
Massime di principio
- Quando l’affidamento in prova è richiesto per una pena superiore a tre anni e non superiore a quattro, il giudice deve verificare anche il requisito comportamentale previsto dall’art. 47, comma 3-bis, ord. pen., esaminando la condotta tenuta nel periodo di un anno precedente alla richiesta; non è sufficiente dare atto della presenza di comportamenti penalmente rilevanti senza valutarli.
- La prognosi per la concessione dell’affidamento in prova deve fondarsi su una valutazione attuale e concreta della personalità, comprendendo la condotta successiva ai fatti, gli eventuali procedimenti per nuove condotte e gli elementi che indicano adesione o mancata adesione a percorsi di reinserimento e revisione critica.
- La gravità del reato, i precedenti o la mancata ammissione di colpevolezza non sono, isolatamente, decisivi in senso negativo e non è necessario dimostrare una revisione critica già completa; occorrono tuttavia dati fattuali obiettivi che attestino almeno l’avvio di un processo evolutivo e rendano attendibile la prognosi di reinserimento.
- Una motivazione che concede l’affidamento in prova formulando una prognosi favorevole senza confrontarsi con elementi obiettivi di segno contrario, specificamente risultanti dagli atti, è viziata per omissione e contraddittorietà. L’imposizione giudiziale di attività trattamentali non può supplire alla mancanza di una personale adesione del condannato a percorsi di revisione critica.
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