Cassazione Penale, Sentenza n. 25044/2022 del 30/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta il 20/05/2021 contro il decreto del 10/05/2021 di nomina dell'amministratore giudiziario dei beni sequestrati. I motivi del ricorso in Cassazione erano: (i) la declaratoria di inammissibilità sarebbe illegittima perché il rimedio esperibile era l'opposizione ex artt. 666-670 c.p.p. e non l'appello cautelare, atteso che la nomina dell'amministratore ha natura sostanzialmente amministrativa e concerne la gestione dei beni sequestrati (richiamo a precedenti di Cassazione); (ii) omissione della fissazione dell'udienza camerale, con privazione della possibilità per la parte di dedurre le proprie ragioni; (iii) vizio di motivazione in relazione alla presunta incompatibilità tra la nomina dell'amministratore giudiziario e l'uso dell'immobile come abitazione della ricorrente e, più in generale, la presunta incompatibilità tra amministrazione giudiziaria e sequestro per equivalente, sostenendo che la trascrizione del vincolo cautelare sarebbe stata sufficiente a garantire la tutela del procedimento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente. Ha affermato che le ordinanze in materia di esecuzione della misura cautelare che hanno natura sostanzialmente amministrativa (tra cui la nomina e l'operato dell'amministratore giudiziario) non rientrano nell'appellabilità generale ex art. 322-bis c.p.p. e sono sindacabili mediante opposizione davanti al giudice dell'esecuzione. Nel caso di specie non risultava che la nomina modificasse il vincolo cautelare; pertanto l'opposizione era lo strumento corretto e il GIP avrebbe dovuto fissare l'udienza ai sensi dell'art. 666, comma 4, c.p.p. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Matera per il prosieguo.
Norme richiamate
Regolano l'opposizione agli atti esecutivi e camerali: la Corte ha ritenuto che l'opposizione prevista da queste norme sia il rimedio corretto contro provvedimenti di natura amministrativa relativi alla gestione dei beni sequestrati (es. nomina/operato dell'amministratore giudiziario).
Prevede la generale appellabilità delle ordinanze in materia di sequestro; la Corte ha chiarito che tale appellabilità non si applica ai provvedimenti sostanzialmente amministrativi concernenti l'esecuzione della misura (nomina/amministrazione), per i quali resta il rimedio dell'opposizione.
art. 104-bis, comma 1-quater, disposizioni attuative cod. proc. pen.
La norma recepisce l'applicabilità delle regole di amministrazione e destinazione anche nei casi particolari previsti dall'art. 240-bis c.p., inclusi i sequestri per equivalente; la Corte l'ha richiamata per affermare che la nomina dell'amministratore è prevista anche nel sequestro per equivalente e rientra nelle misure gestorie esecutive.
Norma sostanziale che disciplina i casi particolari di sequestro e confisca; richiamata per collegare il sequestro per equivalente alle norme che consentono l'amministrazione dei beni sequestrati.
art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina la fissazione dell'udienza camerale per le opposizioni: la Corte ha ritenuto che, essendo l'opposizione lo strumento corretto, il giudice avrebbe dovuto fissare l'udienza per consentire alla parte di dedurre le proprie ragioni.
Massime di principio
- Quando un provvedimento attiene alla gestione ordinaria dei beni sequestrati (es. nomina o attività dell'amministratore giudiziario, nomina/revoca del custode) ha natura sostanzialmente amministrativa: il rimedio corretto è l'opposizione avanti il giudice dell'esecuzione, non l'appello cautelare.
- L'appellabilità ex art. 322-bis c.p.p. non comprende provvedimenti esecutivi/gestori che non modificano il vincolo cautelare; se il provvedimento incide sul vincolo cautelare (es. modifica del divieto, utilizzazione che altera il vincolo) allora l'appello può essere il rimedio appropriato.
- Il giudice che riceve un'opposizione ai sensi degli artt. 666-670 c.p.p. deve fissare l'udienza camerale ai sensi dell'art. 666, comma 4, per permettere alla parte di svolgere le proprie difese; l'omissione di tale fissazione può integrare vizio procedurale.
- La nomina di un amministratore giudiziario è compatibile con il sequestro per equivalente e con la gestione di immobili destinati a uso abitativo: essa rientra nei poteri di tutela e valorizzazione dei beni e non costituisce di per sé modifica del vincolo cautelare.
- Se il giudice di merito dichiara erroneamente inammissibile un'opposizione per aver indicato il rimedio sbagliato (appello cautelare), la Corte di legittimità può annullare e rinviare gli atti al giudice competente per il prosieguo.
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