Cassazione Penale, Ordinanza n. 36676/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Monza il 20 maggio 2026. Ha denunciato l’illegalità della pena, sostenendo che il giudice avesse computato due volte la pluralità dei fatti di bancarotta nell’ambito del medesimo fallimento: prima applicando l’aggravante speciale prevista dall’art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche, e poi aumentando di due mesi la pena per continuazione ex art. 81 c.p. per il reato di bancarotta semplice contestato al capo B. Il reato più grave, contestato al capo A, era bancarotta fraudolenta; la pena complessiva, dopo la riduzione per il rito e comprensiva degli aumenti per un reato non fallimentare del capo C e per la continuazione esterna con un reato già giudicato con sentenza irrevocabile, era di tre anni di reclusione. La Corte ha esaminato se l’errore di commisurazione potesse integrare uno dei tassativi motivi di ricorso contro una sentenza di patteggiamento introdotti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l’erronea applicazione della continuazione fallimentare aveva determinato una pena illegittima, ma non illegale: la pena finale di tre anni di reclusione rientrava nei limiti edittali previsti per la bancarotta fraudolenta e non era estranea all’ordinamento per genere, specie o quantità. L’errore denunciato, pur incidendo sui criteri di commisurazione, non rientrava quindi tra i motivi ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per impugnare la sentenza di patteggiamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 4.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è limitato ai motivi tassativamente indicati; l’errore nei criteri di commisurazione è sindacabile soltanto se determina una pena illegale.
Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge 23 giugno 2017, n. 103, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., va dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata.
L’impugnazione contro la sentenza di patteggiamento proposta per motivi non consentiti va dichiarata inammissibile senza formalità di rito, mediante trattazione camerale non partecipata.
art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare
Laddove, l'aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 legge fall., e per estensione anche quelli previsti da altre norme incriminatrici in materia di bancarotta, nell'ambito di un unico fallimento configura infatti l'ipotesi di reato complesso di cui all'art. 219 legge fall. che prevede una circostanza aggravante speciale proprio per unificare ‘quoad poenam’ le diverse condotte criminose, ed esclude l’applicazione dell’istituto della continuazione per il principio di specialità.
La pluralità di fatti di bancarotta commessi nell’ambito di un unico fallimento è ricondotta alla circostanza aggravante speciale dell’art. 219, che unifica quoad poenam le condotte ed esclude l’applicazione della continuazione per il principio di specialità.
Tuttavia, come ha già avuto modo di chiarire Sez. 5, Sentenza n. 34216 del 09/05/2024, Rv. 286990 – 01, in caso di pluralità di delitti di bancarotta, non è illegale la pena determinata mediante l'erronea applicazione della disciplina della continuazione fallimentare perché calcolata dapprima, correttamente, come aggravante, nel bilanciamento con le attenuanti generiche concesse, e successivamente, in maniera erronea, calcolando un aumento ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che tale errore comporti l'applicazione di una pena eccedente i limiti edittali generali o quelli previsti per le singole fattispecie di reato.
L’erroneo aumento per continuazione dopo avere già computato la pluralità dei fatti come aggravante rende la pena illegittima, ma non illegale, salvo che la pena risultante superi i limiti edittali applicabili.
Le Sezioni Unite di questa Corte avevano tra l’altro già affermato che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.
La violazione delle regole di commisurazione rende illegale la pena solo se il risultato finale oltrepassa i limiti edittali generali o quelli previsti per la singola fattispecie.
Le Sezioni Unite di questa Corte avevano tra l’altro già affermato che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.
La pena derivante da un’erronea comparazione tra circostanze è illegale solo se eccede i limiti edittali generali o quelli propri del reato; l’irregolarità dei passaggi intermedi non basta.
All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di patteggiamento, i motivi sono limitati a quelli tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; un errore nella determinazione della pena è deducibile soltanto se produce una pena illegale.
- La pena è illegale quando è estranea all’ordinamento per genere, specie o quantità, in particolare perché supera o non raggiunge i limiti edittali applicabili; la violazione delle regole di commisurazione o dei passaggi intermedi, se la pena finale resta entro tali limiti, determina soltanto una pena illegittima.
- In caso di pluralità di fatti di bancarotta commessi nell’ambito di un unico fallimento, l’aggravante speciale dell’art. 219 legge fallimentare unifica quoad poenam le condotte e, per il principio di specialità, esclude l’applicazione della continuazione; tuttavia, il computo erroneo di un ulteriore aumento per continuazione non rende di per sé illegale la pena se il risultato finale resta entro i limiti edittali.
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