Cassazione Civile, Ordinanza n. 19515/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una ex dipendente di banca aveva chiesto il rimborso di € 3.929,00 assumendo la non imponibilità, ai fini IRPEF, dei contributi versati durante il rapporto di lavoro a un fondo aziendale di previdenza complementare. Formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza, la contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e poi in appello. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che, trattandosi di previdenza complementare facoltativa istituita da accordo aziendale, i contributi del dipendente concorrano a formare la base imponibile, perché esenti solo i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che le prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari vanno tassate secondo il regime della pensione integrativa e che, ai fini del calcolo dell’imponibile, deve essere considerata l’intera somma erogata dal fondo, senza sottrarre i contributi versati dal dipendente, poiché l’esenzione prevista dall’art. 48, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 917/1986 riguarda solo i contributi obbligatori previsti dalla legge. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso della contribuente. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell’intimata, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 17, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dalla ricorrente come norma sostanziale applicabile ratione temporis alla tassazione della prestazione.
art. 48, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917/1986
Secondo la Corte, l’esenzione riguarda solo i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, cioè versati in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi facoltativi a fondi integrativi concorrono alla base imponibile.
art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
La prestazione erogata dal fondo è ricondotta alla categoria del reddito da pensione integrativa cui il dipendente ha rinunciato, con conseguente applicazione del relativo regime fiscale.
artt. 19 e 51 d.P.R. n. 917/1986
Sono indicati come corrispondenti nel testo vigente rispetto agli artt. 17 e 48 richiamati per il periodo d’imposta rilevante.
Massime di principio
- Le prestazioni erogate da un fondo di previdenza complementare aziendale istituito per il personale di un istituto bancario, quando collegate al trattamento pensionistico integrativo, vanno assoggettate al regime fiscale della pensione integrativa.
- Ai fini della determinazione dell’imponibile IRPEF relativo a tali prestazioni, la base imponibile comprende l’intera somma erogata dal fondo, senza detrazione dei contributi versati dal dipendente, se tali contributi hanno natura facoltativa.
- L’esclusione dalla formazione del reddito prevista per i contributi previdenziali e assistenziali si applica soltanto ai contributi obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge, non anche a quelli versati volontariamente in base ad accordi aziendali o a forme di previdenza complementare.
- Quando la controversia riguarda esclusivamente la corretta qualificazione fiscale della prestazione e la legge applicabile è già chiara, la Corte può cassare la decisione di merito e decidere la causa nel merito senza rinvio.
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