Sentenza n. 1001/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 21/2025 del Tribunale di Rimini emesso in data 17/01/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 21/2025 del Tribunale di Rimini, munito di formula esecutiva
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini, munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. L'amministrazione è rimasta inadempiente e non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà in sostituzione l'organo nominato commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del provvedimento giudiziale rimasto ineseguito, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
Rileva perché il decreto ingiuntivo posto in esecuzione era munito del decreto di esecutorietà emanato dal giudice civile.
art. 120 giorni per l'esecuzione contro la pubblica amministrazione
Il decreto ingiuntivo era stato notificato ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione; decorso tale termine senza adempimento, l'azione di ottemperanza è stata ritenuta procedibile e fondata.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà sia stato notificato all'amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione e l'amministrazione persista nell'inadempimento.
- In caso di mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine prefissato, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione, fissando anche il termine per l'esecuzione sostitutiva.
Come è indicizzato
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