Cassazione Civile, Ordinanza n. 20769/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società elettrica per il pagamento di somme riferite a un addebito da presunti prelievi irregolari di energia e a ulteriori fatture rimaste insolute. L'opponente negava la debenza del credito e contestava il metodo di ricostruzione dei consumi, fondato dalla somministrante sulla "potenza tecnicamente prelevabile del cavo". Il Tribunale revocava il decreto, ma condannava comunque il debitore al pagamento di quasi tutto l'importo richiesto, con interessi anche anatocistici; la Corte d'appello riduceva solo la statuizione sugli interessi anatocistici e confermava il resto, ritenendo che il verbale di verifica, redatto alla presenza del titolare dell'utenza, comprovasse l'impossibilità di rilevare gli apparecchi utilizzatori e che la diversa ricostruzione dei consumi prospettata dall'appellante fosse priva di riscontri probatori. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: 1) travisamento del contenuto del verbale di accertamento e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 2) omesso esame di documenti decisivi, motivazione apparente e mancata valutazione di bollette pagate e consulenza tecnica di parte; 3) omessa considerazione della sentenza penale assolutoria e delle prove acquisite nel processo penale; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova e insussistenza della prova presuntiva; 5) mancata ammissione di prova testimoniale e c.t.u., con richiamo anche all'art. 111 Cost. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, sotto l'apparente denuncia di violazioni di legge, tendevano a ottenere un riesame del merito e della prova, senza rispettare gli oneri di specifica indicazione del contenuto degli atti e dei documenti e senza dimostrare un effettivo vizio riconducibile ai limiti del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto dovuto il credito della somministrante per il prelievo irregolare di energia, ritenendo non sindacabile in sede di legittimità l'apprezzamento probatorio della Corte territoriale e non configurabili i denunciati vizi di travisamento, omesso esame, violazione dell'onere della prova o mancata ammissione delle prove. Ha inoltre applicato le conseguenze economiche della definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., condannando il ricorrente alle spese, all'ulteriore importo ex art. 96, comma 3, c.p.c. in favore della controricorrente e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.
Norme richiamate
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti la semplice valutazione delle prove offerte dalle parti.
La violazione è configurabile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a diverso regime; non se si contesta il modo in cui il prudente apprezzamento è stato esercitato.
I motivi formalmente costruiti come violazione di legge non possono tradursi in un riesame del fatto e della prova; il sindacato di legittimità resta confinato ai vizi denunciabili nei limiti della norma.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve riprodurre o quantomeno indicare specificamente il contenuto degli atti e dei documenti posti a base delle censure, in modo da consentire alla Corte il controllo della doglianza.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, nei limiti indicati dalle Sezioni Unite, trova il rimedio tipico nella revocazione per errore di fatto, non in un ricorso per cassazione volto a riaprire il merito.
La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando l'onere probatorio venga erroneamente addossato a una parte diversa da quella onerata secondo la struttura dei fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si censuri l'apprezzamento delle prove e della presunzione.
art. 111 Cost.
Il richiamo al giusto processo non consente di superare i limiti di ammissibilità del ricorso o di sindacare in cassazione la mancata ammissione di prove non decisive o non adeguatamente riproposte.
La definizione accelerata in conformità alla proposta comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
In caso di ricorso inammissibile definito secondo il rito accelerato, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte.
Può essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la previsione richiamata dalla definizione accelerata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una rivalutazione del materiale istruttorio: è censurabile solo l'uso di prove non introdotte dalle parti o la deviazione da un regime legale di prova, non il diverso apprezzamento del convincimento del giudice di merito.
- Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo in ipotesi eccezionali e comunque nei limiti tracciati dalle Sezioni Unite; quando la doglianza mira a rimettere in discussione un fatto controverso deciso dal giudice di merito, il rimedio proprio è eventualmente la revocazione per errore di fatto, non il ricorso per cassazione.
- Chi contesta la ricostruzione presuntiva dei consumi deve non solo proporre una diversa lettura dei dati, ma dimostrare l'illogicità o contraddittorietà del ragionamento presuntivo del giudice; non è sufficiente contrapporre una consulenza di parte o un criterio alternativo privo di adeguati riscontri.
- In presenza di un accertamento di prelievo irregolare di energia, il somministrante può fondare la quantificazione del credito anche su presunzioni e su criteri tecnici di stima, purché il procedimento logico sia sorretto da elementi gravi, precisi e concordanti e non risulti efficacemente smentito dall'utente.
- La denuncia di mancata ammissione di prove istruttorie è inammissibile se non si dimostra specificamente la decisività del mezzo di prova e se non risulta che la richiesta sia stata ritualmente riproposta nei gradi di merito secondo le forme prescritte.
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