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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29710/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che, pur avendo accolto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero per il reato di appropriazione indebita, ha contestualmente imposto al PM di formulare l'imputazione coatta nei suoi confronti per un diverso reato (art. 483 c.p.) relativo a una dichiarazione di accettazione di eredità al P.R.A. La ricorrente deduce l'abnormità e l'eccesso di potere del GIP, perché il procedimento era stato avviato e registrato esclusivamente per appropriazione indebita e il GIP non poteva ordinare la formulazione dell'imputazione per un fatto diverso rispetto a quello per cui il PM aveva chiesto l'archiviazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e dichiarato fondato il motivo. Ha ritenuto l'ordine di formulazione dell'imputazione coatta abnorme in quanto il GIP ha ecceduto i poteri spettantigli nel procedimento di archiviazione: per fatti diversi da quelli per cui il PM aveva chiesto l'archiviazione il giudice può solo ordinare l'iscrizione della nuova notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., non la imputazione coatta. Conseguentemente l'ordinanza è stata annullata senza rinvio limitatamente alla parte che disponeva l'imputazione coatta; gli atti sono stati trasmessi al GIP del Tribunale di Pescara per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    La norma è richiamata quale contestazione alternativa (falso in autocertificazione/ dichiarazione di accettazione di eredità); la Corte osserva che il fatto contestato ai sensi dell'art. 483 c.p. è distinto e autonomo rispetto al reato originario (appropriazione indebita) per cui era stato aperto il procedimento.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Secondo la Corte, nel procedimento di archiviazione il giudice può, ove ravvisi nuovi fatti non oggetto dell'iscrizione originaria, limitarsi ad ordinare al PM l'iscrizione della nuova notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.; non può invece imporre la formulazione coatta dell'imputazione per reati diversi.

  • Sentenza Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013 (Rv. 257786)

    Precedente consolidato richiamato dalla Corte che dichiara l'ordine di imputazione coatta nei confronti di persona non indagata, o per reati diversi da quelli per cui il PM ha chiesto archiviazione, atto abnorme e lesivo delle prerogative del titolare dell'azione penale.

Massime di principio

  • Nel procedimento di archiviazione il GIP non può sostituirsi al pubblico ministero chiedendo la formulazione coatta dell'imputazione per reati diversi da quelli per cui è stata richiesta l'archiviazione.
  • Se il giudice ritiene sussistere elementi relativi a nuovi fatti o reati, il rimedio corretto è ordinare l'iscrizione della nuova notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., lasciando al PM la valutazione dell'esercizio dell'azione penale.
  • L'ordine di imputazione coatta è illegittimo quando riguarda fatti autonomi rispetto all'oggetto dell'iscrizione originaria o persone non indagate; in tal caso è annullabile in sede di impugnazione.
  • In caso di annullamento parziale per abnormità dell'ordine di imputazione, la Corte può disporre l'annullamento senza rinvio della parte illegittima e la trasmissione degli atti al giudice competente per il prosieguo procedimentale.
  • Per tutelare le prerogative del PM e la garanzia del contra dono dell'azione penale, chi ritiene di subire un ordine eccessivo del GIP dovrebbe proporre ricorso indicando la violazione delle competenze nell'ambito del procedimento di archiviazione.

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