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Ordinanza

Ordinanza n. 241/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - della deliberazione della Giunta Comunale della Spezia n. 218 del 19.5.2026, avente ad oggetto “Commercio su aree pubbliche - mercato settimanale viale Garibaldi e zone limitrofe - variazione orario estivo in via sperimentale”, e della deliberazione della Giunta Comunale della Spezia n. 257 dell’8.6.2026, avente ad oggetto “Commercio su aree pubbliche - mercato settimanale viale Garibaldi e zone limitrofe - variazione orario estivo in via sperimentale - modifica delibera di giunta 218/2026”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi incluso il verbale dell’incontro in data 22.4.2026;

Giustizia amministrativa202600631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni della Giunta Comunale della Spezia che hanno modificato in via sperimentale l’orario estivo del mercato settimanale di viale Garibaldi e zone limitrofe

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le deliberazioni giuntali n. 218 del 19 maggio 2026 e n. 257 dell’8 giugno 2026, nonché gli atti presupposti e connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Tra gli atti indicati figura il verbale dell’incontro del 22 aprile 2026. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il primo motivo di ricorso censurava, tra l’altro, l’omessa considerazione della disciplina e delle esigenze relative alla protezione dei lavoratori dal rischio calore e il difetto di competenza della Giunta comunale. Nelle more della trattazione cautelare, il Comune ha adottato la determina dirigenziale n. 2382 del 25 giugno 2026, con cui ha convalidato le deliberazioni impugnate ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2, l. n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per sopravvenuta carenza di utilità dell’eventuale sospensione degli atti originariamente impugnati. Ha ritenuto che, secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato, la convalida di un provvedimento impugnato normalmente determina l’improcedibilità del ricorso, poiché l’atto originario viene sostituito da quello convalidante, con effetti ex tunc. Ha tuttavia distinto l’ipotesi in cui la convalida si limiti a rimuovere un vizio di incompetenza relativa senza incidere sul merito: in tale caso l’atto ratificato resta efficace e non è necessario impugnare con motivi aggiunti l’atto convalidante. Nel caso concreto, la determina dirigenziale non si è limitata a sanare il difetto di competenza della Giunta, ma ha effettuato una nuova ponderazione degli interessi, richiamando la deliberazione regionale e l’ordinanza regionale concernenti la protezione dei lavoratori dal rischio calore, profilo assente nelle deliberazioni originarie e già evidenziato dai ricorrenti. Ne consegue che tra gli atti convalidati e la determina convalidante non sussiste un rapporto di presupposizione necessaria: l’eventuale annullamento delle deliberazioni giuntali non travolgerebbe automaticamente la determina, che, non essendo stata impugnata, continuerebbe autonomamente a produrre effetti. La sospensione richiesta non arrecherebbe quindi alcuna concreta utilità ai ricorrenti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata rigettata per assenza di utilità concreta derivante dalla misura richiesta.

  • art. 21-nonies, comma 2, l. n. 241/1990

    Costituisce la base normativa della convalida adottata dal Comune; la convalida concreta non si è limitata alla rimozione del vizio di incompetenza, ma ha comportato una nuova ponderazione degli interessi.

Massime di principio

  • La convalida di un provvedimento amministrativo impugnato può rendere improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse quando l’atto originario cessa di esistere come tale ed è sostituito dall’atto convalidante, cui si collega con effetti ex tunc.
  • Quando l’atto convalidante non si limita a sanare un vizio di incompetenza relativa, ma introduce una nuova ponderazione degli interessi o nuovi elementi motivazionali sostanziali, esso incide autonomamente sulla posizione giuridica del destinatario e deve essere specificamente impugnato per poter essere contestato.
  • L’annullamento dell’atto originario non travolge automaticamente l’atto di convalida quando tra i due atti non sussiste un rapporto di presupposizione necessaria; in tal caso l’atto convalidante non impugnato continua autonomamente a produrre effetti.
  • La tutela cautelare deve essere negata quando, per effetto di un provvedimento amministrativo sopravvenuto non impugnato, la sospensione degli atti originari non può procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelareSopravvenuta carenza di interessePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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