Cassazione Penale, Sentenza n. 46696/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione rispetto a plurime violazioni del D.Lgs. 81/2008 relative alla sicurezza antincendio e degli edifici scolastici (mancato funzionamento impianto idranti, assenza segnaletica, uscite di sicurezza in cattivo stato e non conformi per larghezza e caratteristiche, assenza protezioni e messa a terra, carenze di aerazione nei locali tecnici, ecc.). Il ricorrente censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 606 lett. b ed e c.p.p.), sostenendo che dagli atti emergerebbero in modo evidente elementi idonei ad escludere la responsabilità a suo carico: assenza di delega, mancanza di fondi comunali, sue precedenti segnalazioni alle autorità comunali e scolastiche, e risultanze dei sopralluoghi dei Vigili del Fuoco che avrebbero individuato il sindaco come responsabile delle attività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e permanente difetto di specificità. Ha ritenuto che, in presenza di una causa estintiva del reato come la prescrizione, per ottenere la declaratoria di assoluzione per non doversi procedere (art. 129, comma 2, c.p.p.) il ricorrente doveva dedurre in modo puntuale elementi che emergessero dagli atti in modo "evidente e non contestabile" tali da escludere la sussistenza del fatto o la sua attribuibilità. La Corte ha escluso che tale soglia di evidenza fosse raggiunta e ha pertanto rigettato la richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, qualificando le censure come rimesse a un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
artt. 64, 68, 163, 46 comma 2, 55 comma 5 lett. c)
Gli articoli indicati concernono obblighi di prevenzione incendi e misure di sicurezza degli edifici; la sentenza di merito aveva contestato al ricorrente omessi adempimenti relativi a impianti, segnaletica, uscite di sicurezza e protezioni, ma la Corte di Cassazione non ha riesaminato il merito delle contestazioni a causa della prescrizione.
Codice di procedura penale - art. 129, comma 2
Stabilisce che, in caso di sopravvenuta causa estintiva del reato, il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione quando le circostanze idonee ad escludere il fatto o la responsabilità emergono dagli atti in modo assolutamente incontestabile; la Corte ha richiamato questo parametro per escludere la declaratoria di assoluzione e per limitare il sindacato di legittimità.
Codice di procedura penale - artt. 569 e 593
Previsione della conversione dell'appello in ricorso per cassazione quando rilevanti i presupposti; nella procedura il ricorso era stato proposto in conversione sulla base di tali disposizioni.
Codice di procedura penale - art. 606, lett. b ed e
Indicano i motivi di ricorso per cassazione con riferimento al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure di motivazione generiche e non specifiche, dunque inammissibili.
Codice di procedura penale - art. 616
Disciplina le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito dichiara la non procedibilità per prescrizione, in Cassazione è ammissibile richiedere la pronuncia di assoluzione solo se dagli atti emergono elementi in modo "evidente e non contestabile" che escludono il fatto, la sua rilevanza penale o l'attribuibilità all'imputato; non è consentito un semplice riesame del compendio probatorio.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e puntuali: censure generiche o che si limitano a riproporre valutazioni di merito già esaminate dal giudice sono inammissibili.
- Per escludere la responsabilità dell'amministratore/dirigente comunale in casi di omissioni strutturali occorre produrre documentazione chiara e incontrovertibile (deleghe formali, verbali ufficiali che attribuiscano la responsabilità ad altri, provvedimenti che attestino l'assenza di fondi o ordinativi che mostrino l'assenza di potere decisionale), non dichiarazioni indiziarie.
- In fase di impugnazione contro una declaratoria di prescrizione, è strategico concentrare le censure su violazioni di diritto formali e su fatti documentali che mostrino in modo palese l'errore, piuttosto che su nuove valutazioni probatorie.
- La mancata prova di delega o l'esistenza di carenze di risorse economiche non automaticamente escludono la responsabilità penale: occorre dimostrare che tali circostanze rendono impossibile l'adempimento e che il potere/obbligo era attribuito ad altri in modo documentabile.
- Chi propone ricorso in Cassazione senza rispetto dei requisiti di specificità può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46681/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46684/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46685/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46686/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46689/2023 del 21/11/2023
- Sentenza penale · 21 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46690/2023 del 21/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →