Cassazione Penale, Ordinanza n. 13857/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge processuale per avere la sentenza dichiarato inammissibili i motivi aggiunti depositati dal nuovo difensore, con i quali erano state riproposte censure sulla responsabilità e sull'eventuale improcedibilità dell'azione penale maturata in appello. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 62-bis e 99 c.p. e vizio motivazionale, contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la recidiva. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 20-bis c.p. per il diniego della pena sostitutiva. Con memoria successiva ha insistito soprattutto sulla non correttezza della declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché i motivi aggiunti introducevano per la prima volta censure sulla responsabilità e sull'improcedibilità non devolute con l'atto di appello originario, difettando la necessaria connessione funzionale con i motivi già proposti. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché riproduttivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte di appello con motivazione adeguata, senza un'effettiva critica alle ragioni decisive della decisione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
Richiamato solo come esempio di tema non devoluto originariamente e introdotto tardivamente con motivi aggiunti; la Corte lo cita per ribadire il principio di inammissibilità dei motivi nuovi non connessi ai motivi originari.
Norma evocata per il motivo relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte rileva che la censura è inammissibile perché non si confronta con la motivazione di merito.
Norma evocata con riferimento alla recidiva; la Corte ritiene la censura inammissibile in quanto ripropone questioni già valutate dal giudice di merito.
Invocato per censurare il diniego della pena sostitutiva, ma il testo non sviluppa una specifica decisione sul punto nel merito, poiché il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Richiamato in giurisprudenza citata per affermare che i motivi nuovi devono essere proposti entro i termini e nei limiti dell'impugnazione originaria.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Citato dalla giurisprudenza richiamata come esempio di motivo nuovo tardivo e non connesso ai motivi originari.
Massime di principio
- I motivi nuovi di appello sono ammissibili solo se presentano una connessione funzionale con i capi e i punti della decisione già investiti dall'impugnazione originaria; non possono introdurre per la prima volta questioni del tutto estranee ai motivi tempestivamente proposti.
- La deduzione, in sede di legittimità, di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito è inammissibile quando il ricorso non si confronta in modo specifico con la motivazione impugnata e si limita a riprodurre doglianze generiche o meramente reiterative.
- La Corte di cassazione non può essere investita di contestazioni che non si misurino criticamente con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito abbia motivato in modo completo su recidiva, attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
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