Cassazione Penale, Sentenza n. 18538/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per il delitto di truffa in concorso. Motivo comune: era intervenuta la remissione di querela da parte di Manai Stefano, che estinguerebbe il reato. Motivi specifici: Fodde Gian Franco contestava che non fosse integrata la truffa contrattuale perché la societa' contraente era inattiva al momento della stipula; Fodde Elio Paolo contestava la sua responsabilita' per concorso in truffa, sostenendo di non aver partecipato alla trattativa né di aver sottoscritto il contratto con Manai Stefano.
La decisione
La Cassazione ha accolto i ricorsi in quanto e' stata accertata la remissione di querela di Manai Stefano e l'accettazione di tale remissione, anche tramite procuratore speciale. Essendo intervenuta la causa di estinzione del reato prevista dall'art. 150 c.p., la sentenza impugnata e' stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p. c.1 lett. a). La Corte ha precisato che la causa estintiva, pur essendo stata esplicitata verso un solo imputato, si estende per effetto di diritto a tutti i coautore(i) del reato (richiamando giurisprudenza). Le spese sono state poste a carico dei querelati. Gli altri motivi di doglianza sono stati assorbiti.
Norme richiamate
La remissione di querela, se validamente proposta ed accettata, estingue il reato procedibile a querela e produce effetto anche in relazione ai coautori: la Corte ha ritenuto applicabile questa causa estintiva al caso concreto
Consente alla Cassazione di annullare senza rinvio quando e' accertata una causa di estinzione del reato; la Corte l'ha usata per pronunciare l'annullamento definitivo della condanna
Sez. 2, n. 1301 del 17/10/1984, dep. 1985, Rv. 167790-01 (giurisprudenza)
Principio richiamato: la causa estintiva intervenuta per remissione di querela nei confronti di un imputato si estende per effetto di diritto anche agli altri soggetti che hanno commesso lo stesso reato
Massime di principio
- La remissione di querela valida ed accettata estingue il reato perseguibile a querela e impone l'annullamento della sentenza di condanna in sede di legittimita', possibilmente senza rinvio quando l'estinzione e' accertata
- La remissione compiuta anche tramite procuratore speciale e' efficace se l'accettazione e la forma sono regolari: e' importante verificare la legittimita' formale dell'accettazione
- L'effetto estintivo per remissione di querela si estende anche ai coautori del reato (giurisprudenza consolidata), quindi la remissione resa rispetto a un solo querelante/imputato puo' determinare l'estinzione dell'azione penale verso tutti i partecipanti alla stessa fattispecie
- Se il reato e' estinto per remissione di querela, le questioni di merito sulla ricostruzione fattuale (es. attivita' della societa', partecipazione alle trattative) restano assorbite nella parte penale, ma possono rimanere rilevanti per eventuali profili civili o disciplinari
- In casi analoghi occorre sempre verificare se esistono piu' querelanti o vittime: la remissione da parte di uno solo puo' estendere l'effetto, ma e' necessario accertare che la fattispecie sia la medesima e che non permangano altre azioni perseguibili d'ufficio
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