Cassazione Penale, Sentenza n. 24217/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato l'indulto concesso con ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 20.7.2012 e che ha rifiutato di riconoscere la continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse. Primo motivo: censura per presunta errata esclusione della continuazione tra i reati (art.671 c.p.p. e art.81, comma 2 c.p.), sostenendo che le condotte corruttive e le distrazioni patrimoniali siano state commesse nel periodo gennaio-febbraio 2005, dunque in epoca coeva ai fatti giudicati nella sentenza del 26.2.2010. Secondo motivo: il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nel ritenere sussistenti i requisiti per la revoca dell'indulto ex art.1, comma 3, L.241/2006, perché la pena di 3 anni e 6 mesi sarebbe relativa a più fatti di bancarotta riferibili allo stesso fallimento e, dopo lo scorporo, non raggiungerebbe il minimo di 2 anni richiesto per la revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il gravame inammissibile e, comunque, manifestamente infondato: il giudice dell'esecuzione ha valutato correttamente, con motivazione adeguata, che non ricorrevano i presupposti della continuazione perché mancava la deliberazione criminosa unitaria e non emergeva un "nobile fine imprenditoriale" collegato alle condotte. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che, nella fattispecie di bancarotta fraudolenta, le plurime condotte nell'ambito dello stesso fallimento conservano autonomia ontologica solo ai fini del cumulo giuridico ma possono mantenere il carattere unitario ai fini della determinazione della pena; pertanto il riferimento alla pena unica di 3 anni e 6 mesi era corretto e supera il limite di 2 anni previsto per la non ostatività alla revoca dell'indulto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Menzionata come norma che disciplina i motivi di ricorso in Cassazione relativi a violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto parte dei motivi inammissibili per essere fondate su rivalutazione del merito
Richiamato dal ricorrente in relazione alle regole sulla continuazione e sulla riunione dei procedimenti; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione del giudice dell'esecuzione sul mancato accoglimento della continuazione
Richiamato dal ricorrente come principio della continuazione (medesima determinazione criminosa); la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata la volontà unitaria del reato continuato
art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241
Norma che disciplina la revoca dell'indulto se il beneficiario ha riportato condanna a pena non inferiore a due anni: la Corte ha ritenuto applicabile la revoca in presenza della pena definitiva di 3 anni e 6 mesi
art. 216 legge fallimentare (richiamato nella giurisprudenza)
Norme sulle fattispecie di bancarotta cui la giurisprudenza attribuisce natura di reato a condotta eventualmente plurima; la Corte ha seguito il principio che le condotte nell'ambito dello stesso fallimento possono conservare carattere unitario ai fini sanzionatori
Giurisprudenza: Sez. Un. n.21039 del 27/01/2011 e Cass. Sez. 5, n.13382 del 03/11/2020
Citati come principi consolidati: il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale può essere realizzato con condotte plurime nell'ambito dello stesso fallimento senza che ciò generi automaticamente pluralità di reati in continuazione; le condotte omogenee e temporalmente contigue possono mantenere unità
Massime di principio
- La continuazione (art.81 c.p.) richiede la dimostrazione di una deliberazione criminosa unitaria e non si determina automaticamente per mera contiguità temporale o per coincidenza di soggetti: se emerge una volontà autonoma o finalità diverse, la continuazione può essere esclusa
- In sede di cassazione non è consentito invocare una "rilettura" dei fatti volta a riformare la valutazione probatoria del giudice dell'esecuzione: le censure devono essere fondate su errori di diritto o vizii motivazionali evidenti
- Nella fattispecie dei reati fallimentari, la dottrina e la giurisprudenza ammettono che condotte plurime, realizzate nello stesso fallimento, possano mantenere un carattere unitario ai fini della definizione del reato e della determinazione della pena; ciò incide anche sulla verifica dei presupposti per la revoca di benefici come l'indulto
- Per la revoca dell'indulto ex art.1, comma 3, L.241/2006 rileva la presenza di una condanna definitiva successiva con pena non inferiore a due anni: occorre verificare se la pena da considerare è quella risultante dopo eventuali scorpori solo quando sia giuridicamente corretto distinguere più reati autonomi
- Le decisioni del giudice dell'esecuzione che motivano adeguatamente la valutazione sulla natura unitaria o plurale delle condotte sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizio di diritto o manifeste contraddizioni
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