Cassazione Penale, Sentenza n. 15618/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per tentato omicidio aggravato da futili motivi (uso di un crick per colpire al cranio Andrea Gallone). Quattro motivi: 1) censura della valutazione della prova e inattendibilità dei testimoni (contrasti tra dichiarazioni dibattimentali e indagini); 2) riclassificazione del reato in lesioni e mancata prova che il colpo fosse idoneo a cagionare la morte; 3) mancata applicazione della massima diminuzione per il tentativo, mancata riconoscimento dell'attenuante della provocazione e contestazione dell'aggravante dei futili motivi; 4) censura delle statuizioni civili e della provvisionale immediatamente esecutiva per mancata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici, assertivi e reiterativi di questioni già valutate in merito senza specifiche censure tali da permettere il sindacato di legittimità; ha osservato l'inosservanza del principio di autosufficienza del ricorso e la mancata indicazione/produzione degli atti necessari per la contestazione della prova. Ha confermato che la qualificazione di tentato omicidio è stata correttamente motivata (zona colpita: cranio; gravità delle lesioni; pericolosità dell'arma) e che le questioni sulle circostanze attenuanti e sull'aggravante dei futili motivi erano infondate o generiche. Ha altresì dichiarato inammissibili le doglianze sulle statuizioni civili e sulla provvisionale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il provvedimento di merito resta confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il tentativo; la Corte ricorda che la sussistenza del tentativo si valuta con riferimento all'idoneità concreta dell'azione al momento in cui è stata compiuta.
Delitto di omicidio: la Corte ha applicato i principi relativi al dolo di omicidio per valutare la riconduzione del fatto a tentato omicidio, basandosi su mezzi e modalità dell'azione.
Lesioni personali: citato dalla difesa per chiedere la riqualificazione del reato; la Corte ha spiegato che la distinzione tra lesioni e tentato omicidio richiede accertamento del "dolo di omicidio" e dell'idoneità dell'azione.
art. 61, primo comma, n. 1 cod. pen.
Aggravante dei "futili motivi": la Corte ha ritenuto motivata l'applicazione dell'aggravante sulla base della valutazione complessiva delle circostanze e della condotta dell'imputato.
Regolano attenuanti e recidiva; la difesa ha chiesto riconoscimento di attenuanti (provocazione e generiche) ma la Corte ha confermato la valutazione negativa dei giudici di merito in ragione della gravità della condotta.
Circostanze attenuanti: richiamato nelle doglianze difensive, la Corte ha giudicato le contestazioni generiche e non idonee a ribaltare la motivazione dei giudici di merito.
artt. 125, 192, 533 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dalla difesa in relazione alla valutazione della prova e alla regola di contestazione/certificazione degli atti; la Corte ha ritenuto il ricorso non conforme ai requisiti di specificità e autosufficienza richiesti.
art. 500, comma 2, cod. proc. pen.
Regola sull'utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali per le contestazioni al testimone: la Corte ha osservato che dichiarazioni predibattimentali confermate possono essere recepite come dichiarazioni dibattimentali.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in tema di onere di indicazione degli atti nella cassazione: il ricorso deve essere autosufficiente e indicare puntualmente gli atti che si assume travisati.
art. 546 e art. 600, comma 3, cod. proc. pen.
Norme relative alla liquidazione delle spese e alla pronuncia sulle statuizioni civili; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla provvisionale e sul risarcimento perché non fondate su specifici vizi di merito dedotti in cassazione.
Prevede la condanna alle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Citato marginalmente nel contesto della non dedotta assenza di responsabilità; la Corte ha osservato che, non essendo dedotta specificamente, la statuizione civile non è sindacabile in cassazione.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione deve essere autosufficiente e specifico: non è sufficiente lamentare genericamente l'erronea valutazione della prova; bisogna indicare esattamente gli atti travisati e allegarli quando necessario.
- Non è consentito al giudice di legittimità il rinnovato esame del merito dei fatti o la rivalutazione della prova quando la censura è generica o si limita a esaminare stralci di dichiarazioni senza confrontarsi con la motivazione complessiva dei giudici di merito.
- Per la distinzione tra lesioni e tentato omicidio è decisiva l'idoneità concreta dell'azione e l'animus necandi, che si desumono da elementi quali sede delle lesioni, gravità, arma impiegata, reiterazione dei colpi e modalità dell'aggressione; occorre confrontarsi specificamente con tali motivi della decisione impugnata.
- Le censure sulle circostanze attenuanti o sull'aggravante dei futili motivi richiedono una critica puntuale alla motivazione di merito: deduzioni generiche o basate su singole frasi testimonali isolate sono inammissibili.
- Le statuizioni civili connesse alla condanna penale (compresa la provvisionale) non sono agevolmente sindacabili in Cassazione se non sono dedotti vizi specifici e rilevanti; la mancata deduzione dell'assenza di responsabilità esclude il sindacato.
- Chi impugna deve tener presente il rischio di condanna alle spese e della multa alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, specie se il ricorso risulta generico o reiterativo.
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