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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20277/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso lamentava vizio di motivazione e violazione di legge rispetto al trattamento sanzionatorio: in particolare si contestava che la Corte territoriale avesse illegittimamente valorizzato la quantità di stupefacente ai fini della determinazione della pena base nonostante l'aggravante dell'ingente quantità (art. 80 t.u. stup.) fosse stata elisa dal giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.; si sosteneva altresì che la diminuzione collegata alla scelta del rito abbreviato non poteva essere considerata nel computo dei benefici ai fini della determinazione della pena e si chiedeva la riqualificazione del fatto come reato semplice ex art. 73 t.u. stupefacenti, non aggravato. Ulteriori motivi riferivano a circostanze personali favorevoli (attività imprenditoriale lecita dal 2013, stato di salute, intimidazioni subite, condizioni economiche) che avrebbero dovuto incidere sulla quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come complessivamente infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sul punto del trattamento sanzionatorio la Corte ha ritenuto legittimo che, anche ove il giudice di merito abbia neutralizzato l'effetto inasprente dell'aggravante dell'ingente quantità in sede di bilanciamento ex art. 69 c.p., il medesimo quantitativo possa comunque essere considerato ai fini del giudizio di gravità del reato ai sensi dell'art. 133 c.p. e quindi per graduare la pena nella forbice edittale della fattispecie base. La Cassazione ha inoltre affermato che non sussiste violazione del divieto di ne bis in idem nella valutazione reiterata di un elemento quando esso incide su profili diversi della decisione (gravità del fatto vs. aggravante normativa). Ha inoltre ribadito la limitata sindacabilità in sede di legittimità della determinazione discrezionale della pena: essa può essere censurata solo quando manchi la motivazione; nel caso di specie la motivazione è stata ritenuta adeguata.

Norme richiamate

  • art. 73 t.u. stupefacenti

    Norma base dell'imputazione per illecita detenzione di stupefacenti; la Corte ha confermato che la pena va determinata sulla base della fattispecie di reato principale, con possibile applicazione di aggravanti o attenuanti

  • art. 80 t.u. stupefacenti

    Aggravante per 'ingente quantità'; la Corte ha chiarito che tale aggravante richiede il superamento di una soglia (criteri giurisprudenziali basati sui multipli del principio attivo) e che, se neutralizzata nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p., perde il suo effetto inasprente ma ciò non impedisce di considerare comunque la quantità ai fini del giudizio di gravità ex art. 133 c.p.

  • art. 69 cod. pen.

    Regola il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha spiegato che il bilanciamento può elidere l'effetto sanzionatorio di un'aggravante senza rendere obbligatoria la riqualificazione del fatto come non aggravato

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Limita il potere del giudice di legittimità: il giudice può escludere circostanze aggravanti ritenute insussistenti o riqualificare quelle erroneamente contestate, ma non impedisce che una circostanza ritenuta esistente perda solo la sua efficacia inasprente a seguito del bilanciamento

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena nella forbice edittale; la Corte ha affermato che il giudice può valutare la gravità del reato (anche considerando la quantità di droga) per fissare la pena tra minimo e massimo, nell'ambito della discrezionalità di merito

  • art. 157 cod. pen.

    Rilevato dalla Corte per spiegare che il giudizio di bilanciamento ex art. 69 non incide sulla determinazione della pena massima (es. termini di prescrizione), quindi l'aggravante, anche neutralizzata sanzionatoriamente, può mantenere effetti diversi

  • art. 417 e art. 552 cod. proc. pen.

    art. 417, lett. b; art. 552, comma 1, lett. c

    Indicano il contenuto dell'imputazione nell'atto di esercizio dell'azione penale; utili per stabilire la correlazione tra imputazione e sentenza

  • art. 407-bis cod. proc. pen. (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150)

    art. 407-bis (contenuto identico al previgente art. 405, comma 1)

    Richiamato per sottolineare la struttura dell'imputazione e la necessità che la sentenza sia correlata all'imputazione formulata

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso per supposuta violazione di uguaglianza; la Corte non ha ritenuto che la decisione violasse il principio costituzionale invocato

Massime di principio

  • La neutralizzazione dell'effetto inasprente di una circostanza aggravante nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. non impedisce al giudice di merito di prendere in considerazione lo stesso fatto (es. quantitativo di droga) ai fini del giudizio di gravità ex art. 133 c.p. per graduare la pena nella forbice edittale.
  • L'elemento fattuale può essere valutato più volte sotto profili diversi (es. per qualificazione normativa e per gravità ai fini della pena) senza configurare violazione del principio del ne bis in idem nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
  • Il potere del giudice di cassazione rispetto alla determinazione della pena è limitato: si sindaca principalmente l'adeguatezza della motivazione, non la mera scelta discrezionale di collocare la pena in una posizione della forbice edittale.
  • La riqualificazione dell'imputazione ex art. 521 c.p.p. è possibile solo nei limiti indicati dalla norma: il giudice di legittimità può escludere o riqualificare circostanze ma non sostituire il controllo del bilanciamento compiuto dal giudice di merito quando tale bilanciamento ha eliminato l'effetto sanzionatorio dell'aggravante.
  • La riduzione per scelta del rito (es. abbreviato) è un beneficio processuale e non può essere confuso con le circostanze personali meritevoli di attenuazione nel giudizio sulla pena base; la sua menzione non costituisce, di per sé, motivo valido di annullamento se il giudice di merito non ne ha fatto un uso illegittimo.

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