Cassazione Civile, Ordinanza n. 41079/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto notificato per il pagamento di una somma di denaro sulla base di un decreto ingiuntivo, poi munito di formula esecutiva all'esito del rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Il debitore ha proposto opposizione al precetto sostenendo, in sintesi, che l'atto fosse nullo o comunque viziato perché non riportava adeguatamente il provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà, e perché la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo non conterrebbe una formale dichiarazione di esecutorietà del decreto. In cassazione ha articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 654, commi 1 e 2, e 653, comma 1, c.p.c., per mancata indicazione nel precetto del provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà e per l'asserita assenza di una specifica dichiarazione di esecutorietà; 2) omesso esame del fatto decisivo consistente nella mancanza della dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo nella sentenza prodotta in giudizio; 3) nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla mancanza assoluta del provvedimento dichiarativo di esecutorietà; 4) omesso esame della circostanza della carenza di un provvedimento formale di esecutorietà, non potendo questa ravvisarsi nella sola conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non fosse scrutinabile perché il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso il tenore testuale del precetto, impedendo così il controllo diretto sulla correttezza della decisione impugnata in ordine alla sufficienza degli elementi indicati nell'atto esecutivo per identificare il titolo. La Corte ha richiamato il requisito di autosufficienza del ricorso ex art. 366, n. 6, c.p.c., osservando che non è consentita alcuna integrazione successiva degli atti rilevanti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il richiamo al titolo esecutivo nel precetto deve consentire l'esatta identificazione del titolo azionato; nel procedimento monitorio la menzione dei dati del titolo deve essere idonea e completa.
La disciplina del monitorio rileva ai fini dell'efficacia esecutiva del decreto e della sua spendita in precetto.
Il ricorso per cassazione deve contenere la trascrizione degli atti e documenti su cui si fonda la censura; in difetto la doglianza non è scrutinabile.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, prevedendo l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che contesti la validità di un precetto è necessario riportare testualmente il contenuto dell'atto impugnato o degli atti rilevanti, quando la valutazione della censura dipenda dalla loro concreta formulazione.
- La mancanza di autosufficienza, quando impedisce al giudice di legittimità il controllo diretto sul contenuto dell'atto, comporta l'inammissibilità del ricorso senza esame del merito.
- Nel sistema del monitorio, il precetto può essere validamente fondato su un titolo giudiziale solo se gli elementi richiamati nell'atto consentono al debitore di identificare con precisione il titolo esecutivo azionato.
- In presenza di declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, va dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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