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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16473/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ingiunto)

La controversia

Una società cooperativa edilizia aveva ottenuto da un giudice di pace un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma corrispondente alla quota posta a carico di un socio in base a una delibera di riparto, destinata a far fronte a obblighi assunti con una transazione con un Comune. L'ingiunto aveva proposto opposizione, respinta dal giudice di pace. In appello il Tribunale aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata resa secondo equità e che, pertanto, fossero deducibili solo violazioni di norme sul procedimento, di principi regolatori della materia e di norme costituzionali e unionali; aveva inoltre considerato non rilevanti o infondate le censure sulla mancata sospensione del giudizio e, in ogni caso, come contestazioni della valutazione della prova. Il ricorrente ha allora denunciato violazione degli artt. 339 e 113, comma 2, c.p.c., sostenendo che il giudice di pace non avesse deciso secondo equità ma secondo diritto, che il tribunale avesse omesso di esaminare il motivo relativo alla competenza funzionale del tribunale delle imprese e quello relativo alla sospensione ex art. 295 c.p.c., nonché l'erronea applicazione dei principi regolatori della materia in tema di nullità del decreto ingiuntivo per mancanza della delibera di riparto allegata al ricorso monitorio. Con un secondo motivo ha lamentato omesso esame o motivazione apparente sulla valutazione della prova da parte del giudice di pace.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di carenza sopravvenuta di interesse ad agire. Ha poi accolto il primo motivo di ricorso nei limiti indicati: ha affermato che, in cause di valore non eccedente euro 1.100 decise dal giudice di pace, la decisione è pronunciata secondo equità, e che contro tali sentenze l'appello è limitato alle violazioni di norme sul procedimento, delle norme costituzionali e unionali e dei principi regolatori della materia. Tuttavia ha precisato che tra le norme sul procedimento rientrano anche quelle sulla competenza, sicché erano deducibili in appello la censura sulla competenza del giudice di pace e quella sulla mancata sospensione del giudizio. Poiché il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'appello senza esaminare correttamente tali profili, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.c.

    nelle controversie di valore non eccedente euro 1.100, salvo la particolare eccezione richiamata in sentenza, il giudice di pace decide secondo equità

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    l'appello contro le sentenze di equità del giudice di pace è ammesso solo per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali e unionali e dei principi regolatori della materia

  • art. 1342 c.c.

    richiamato come eccezione al regime dell'equità per i rapporti derivanti da contratti conclusi mediante moduli o formulari

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta necessità di sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra controversia

  • art. 111, comma 7, Cost.

    evocato nel richiamo alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità sui limiti dell'appello avverso le sentenze equitative

  • d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 1

    ha sostituito il testo dell'art. 339, comma 3, c.p.c., che disciplina i limiti dell'appello avverso le sentenze del giudice di pace

  • art. 339 c.p.c.

    la disciplina delle impugnazioni delle sentenze del giudice di pace consente di ricondurre la violazione di norme sulla competenza entro la formula delle norme sul procedimento

Massime di principio

  • Le sentenze del giudice di pace emesse in controversie di valore non superiore al limite legale sono, salvo eccezioni espressamente previste, decisioni secondo equità; ne deriva un regime di impugnazione a motivi limitati.
  • Nell'appello contro una sentenza equitativa del giudice di pace, la nozione di "norme sul procedimento" comprende anche le regole sulla competenza e le altre regole processuali che presiedono allo svolgimento del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace.
  • La dichiarazione di inammissibilità dell'appello è erronea se il giudice di secondo grado esclude a priori censure che, per loro natura, rientrano nei motivi consentiti contro le sentenze pronunciate secondo equità.
  • L'eccezione di carenza sopravvenuta di interesse ad agire va valutata in rapporto all'utilità concreta della decisione richiesta rispetto alla lesione dedotta, senza anticipare il giudizio sul merito o sul prevedibile esito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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