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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37193/2025 del 14/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo o, in subordine, di concentrazione del vincolo sui beni mobili registrati (autocarri) disposta nel procedimento relativo al presunto profitto del reato fiscale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000. Il TIPALDI ha dedotto che il Tribunale non ha considerato le sopravvenienze favorevoli (riduzione del profitto a seguito di accertamento con adesione, puntualità nei pagamenti delle rate per oltre sette anni, esiguità del debito residuo rispetto al valore dei beni sottoposti a vincolo, istanza di messa alla prova) e che la motivazione del giudice sull'esistenza del periculum in mora era apparente e fondata sulla mera necessità di garantire la confisca, non su una concreta valutazione del rischio di dispersione o sottrazione dei beni. Ha inoltre censurato la violazione dei principi di proporzionalità e minima invasività, reclamando la concentrazione del sequestro sugli autocarri, ampiamente sufficienti a garantire il credito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno (art. 324, comma 5, c.p.p.). La Corte ha rilevato che il Tribunale di Salerno aveva fornito una motivazione 'apparente' circa la persistenza del periculum in mora, non valutando adeguatamente le sopravvenienze favorevoli (riduzione del profitto, puntualità dei pagamenti, modesto debito residuo, richiesta di messa alla prova) e ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite Ellade e successivo orientamento Guido) secondo cui il periculum non può fondarsi sulla sola titolarità di un patrimonio inferiore al valore confiscabile o sulla mera rateizzazione dei pagamenti. Di conseguenza l'ordinanza è stata annullata e rinviata per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al rito dell'appello avverso provvedimenti cautelari; nella vicenda il ricorso era proposto ai sensi di tale disposizione

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche del periculum in mora, rapportata alle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio

  • art. 240 cod. pen.

    Disciplina della confisca del profitto del reato; il sequestro preventivo può essere disposto in vista della successiva confisca del profitto

  • art. 240-bis cod. pen.

    Rilevante nelle pronunce citate: anche nei procedimenti per confisca 'allargata' occorre motivare il periculum in mora e non può fondarsi solo su presunzioni di insufficienza patrimoniale

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale che riguarda i reati tributari ed il profitto del reato oggetto della confisca nell'ambito del procedimento

  • art. 1 Protocollo Addizionale alla CEDU

    Richiamato dalla difesa sul tema della tutela dei beni e dei principi di proporzionalità e minima invasività delle misure cautelari patrimoniali

  • art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma che individua il giudice competente per il nuovo giudizio in caso di annullamento con rinvio della decisione impugnata

  • Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade), Rv. 281848-01

    Giurisprudenza di legittimità che stabilisce l'obbligo di motivare il periculum in mora nei sequestri preventivi finalizzati alla confisca e limita i casi in cui la motivazione può ridursi alla sola appartenenza del bene ai beni confiscabili

  • Sez. 6, n. 45268 del 18/09/2024 (Guido), Rv. 287311-01

    Arresto che chiarisce che il periculum non può essere ritenuto esistente sulla sola base dell'insufficienza patrimoniale del soggetto e che neppure la fungibilità del bene (es. denaro) giustifica automaticamente la misura

Massime di principio

  • Il giudice che dispone o che conferma un sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve fornire una motivazione concisa e concreta del periculum in mora, non limitandosi a enunciare la finalità confiscatoria
  • La mera circostanza che il patrimonio del soggetto sia inferiore rispetto a quanto confiscabile non è, di per sé, sufficiente a motivare la persistenza del periculum in mora
  • Le sopravvenienze favorevoli (riduzione del debito a seguito di accordi/accertamento con adesione, puntualità nei pagamenti rateali, esiguità del debito residuo, istanza di misure alternative come la messa alla prova) devono essere valutate e possono comportare la revoca o la limitazione del sequestro
  • La rateizzazione del debito non giustifica automaticamente il mantenimento del sequestro: la valutazione deve considerare la concreta capacità di adempiere e la proporzionalità della misura
  • Quando è possibile assicurare l'effetto della confisca mediante la concentrazione del vincolo su beni specifici sufficienti (misura meno invasiva), il giudice dovrebbe preferire soluzioni proporzionate e minimamente invasive
  • Se il giudice d'appello motivi in modo apparente o non tenga conto delle sopravvenienze, la Corte di Cassazione è incline ad annullare e rinviare per un nuovo esame

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