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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01276/2025 del 19/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

La controversia

La controversia nasce da rapporti tra proprietari di fondi e porzioni di fabbricato contigui siti nello stesso luogo. Alcuni proprietari hanno chiesto la condanna della vicina alla eliminazione di una serie di opere e comportamenti ritenuti abusivi su beni comuni o su aree di passaggio: ripristino di un'area comune sotto una stanza al primo piano, arretramento di una recinzione per liberare un viale carrabile comune, rimozione di barriere che impedivano l'uso di un servizio igienico e rimozione di un tratto di condotta fognaria che attraversava la loro proprietà. La convenuta ha proposto domande riconvenzionali, tra cui il regolamento di confini e l'accertamento negativo di alcune servitù asseritamente esercitate sui suoi beni. Il Tribunale ha accolto solo in parte le domande, mentre la Corte d'appello ha riformato per extrapetizione il capo relativo alla condotta fognaria posta sulla proprietà degli attori e ha regolato le spese del giudizio. In cassazione la soccombente ha proposto sei motivi: 1) difetto di integrità del contraddittorio per asserito litisconsorzio necessario in materia condominiale; 2) errata applicazione del divieto di ius novorum in appello e del principio di non contestazione, oltre al tema della configurabilità di una servitù di uso del servizio igienico; 3) nullità della pronuncia d'appello per asserita decisione a sorpresa sul regolamento di confini; 4) violazione del giudicato interno e del giudicato implicito; 5) ulteriore censura sulla regolazione delle spese per asserita reformatio in peius in assenza di appello incidentale; 6) ulteriore vizio sulle spese di lite e di CTU. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o assorbiti i primi cinque motivi, ritenendo infondato solo in parte il terzo, e ha accolto il sesto motivo limitatamente alle spese di primo grado, cassando sul punto con rinvio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità nell'indicazione dei litisconsorti necessari; ha dichiarato inammissibile il secondo per mancato confronto con la ratio decidendi della Corte d'appello, che aveva fondato la decisione sulla non contestazione del diritto d'uso del servizio igienico; ha dichiarato assorbito il secondo motivo; ha ritenuto il terzo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, escludendo la nullità per pronuncia a sorpresa; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché la diversa domanda sulla condotta fognaria non determina giudicato interno sull'inesistenza della servitù di passaggio; ha accolto il sesto motivo, rilevando che la Corte d'appello, pur avendo reso una decisione complessivamente più favorevole all'appellante, aveva riformato in peius la regolazione delle spese di primo grado senza impugnazione incidentale della controparte. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese del primo grado, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    individua i vizi deducibili in cassazione: violazione di legge, nullità processuali e omesso esame di fatti decisivi; il ricorso deve però colpire la ratio decidendi effettiva.

  • art. 102 c.p.c.

    in caso di litisconsorzio necessario, chi deduce la violazione deve indicare nominativamente i soggetti pretermessi e i relativi titoli partecipativi.

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato nel contesto della verifica dell'integrità del contraddittorio nei giudizi con litisconsorzio necessario.

  • art. 354 c.p.c.

    la sua violazione, in tema di litisconsorzio necessario, va dedotta con specifica indicazione dei litisconsorti mancanti e della loro qualità.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per censurare il divieto di nuove domande/nuove eccezioni in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato nel quadro del divieto di ius novorum in appello.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato a sostegno della distinzione tra eccezioni in senso stretto e mere difese; la Corte ribadisce però che nel caso concreto decisivo era il riconoscimento del diritto d'uso e la non contestazione.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato insieme agli altri articoli sulla decisione secondo diritto e iura novit curia.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione ha per oggetto fatti storici allegati dalle parti e vincola il giudice, che deve considerarli pacifici senza controllo probatorio.

  • art. 276 c.p.c.

    richiamato nel contesto della dedotta violazione delle regole decisorie e dell'ordine di esame delle questioni.

  • art. 183 c.p.c.

    invocato per denunciare una pretesa decisione a sorpresa; la Corte esclude la nullità perché la valutazione del giudice territoriale non era nuova in senso processuale.

  • art. 2697 c.c.

    la non contestazione del fatto costitutivo fa venir meno la necessità di prova in capo all'attore su quel punto.

  • art. 872 c.c.

    richiamato nel motivo sul litisconsorzio necessario e nella vicenda dei rapporti tra proprietari vicini.

  • art. 873 c.c.

    richiamato nel motivo sul litisconsorzio necessario e nelle domande relative ai rapporti di vicinato.

  • art. 949 c.c.

    richiamato con riferimento all'azione negatoria servitutis proposta in primo grado.

  • art. 1027 c.c.

    richiamato per contestare la configurabilità della servitù di uso del servizio igienico.

  • art. 1058 c.c.

    richiamato nel motivo sulla servitù condominiale rivendicata.

  • art. 1067 c.c.

    richiamato nel motivo sulla servitù e sulle limitazioni al fondo servente.

  • art. 1346 c.c.

    richiamato per sostenere la nullità della clausola negoziale per indeterminatezza o impossibilità dell'oggetto.

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per il rilievo officioso della nullità della clausola negoziale.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in tema di giudicato interno e stabilità delle statuizioni non impugnate.

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato per la formazione del giudicato interno sulle parti non impugnate della sentenza.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per l'efficacia del giudicato sostanziale.

  • art. 24 Cost.

    invocato a sostegno della doglianza sulla pretesa decisione a sorpresa e sulla lesione del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    invocato a sostegno della doglianza sulla pretesa decisione a sorpresa e sul contraddittorio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese per denunciare ultrapetizione e reformatio in peius senza impugnazione della controparte.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese in rapporto al principio dispositivo e ai limiti dell'impugnazione.

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese per gli effetti della riforma parziale della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Chi deduce in cassazione la nullità per mancata integrazione del contraddittorio deve indicare specificamente e nominativamente tutti i litisconsorti asseritamente pretermessi, allegandone i titoli che ne fondano la qualità processuale; affermazioni generiche o documentazione storica non puntualizzata non bastano.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata: non è sufficiente prospettare una diversa lettura della controversia quando la decisione si fonda su un autonomo presupposto, come la non contestazione del fatto costitutivo.
  • La non contestazione riguarda fatti storici costitutivi, modificativi o estintivi del diritto dedotto e vincola il giudice a considerarli pacifici, con conseguente esclusione dell'onere di prova sul punto contestato solo in seguito o in modo generico.
  • Una pronuncia del giudice di appello non è nulla come "decisione a sorpresa" quando la soluzione adottata si limita a sviluppare un profilo già emergente dagli atti e dalle stesse allegazioni della parte, senza introdurre un tema completamente nuovo e senza violare effettivamente il contraddittorio.
  • La deduzione del giudicato interno richiede identità del petitum e della causa petendi tra le questioni considerate: la statuizione su una condotta fognaria non produce automaticamente giudicato sull'esistenza o inesistenza di una servitù di passaggio, se i beni giuridici e il comando richiesto sono diversi.
  • La modifica in appello della regolazione delle spese di primo grado è consentita solo quando vi sia un rigoroso rapporto di dipendenza con la parte della decisione riformata e comunque nel rispetto del divieto di reformatio in peius per l'appellante, se la controparte non ha proposto impugnazione incidentale.
  • Quando la sentenza d'appello elimina una condanna ma peggiora contestualmente la regolazione delle spese di primo grado rispetto alla situazione derivante dalla sentenza appellata, la statuizione sulle spese può essere cassata se il peggioramento non trova giustificazione in un valido effetto devolutivo o in una specifica impugnazione della parte favorevole alla modifica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompetenzaProprietàServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessarioBuona fede e correttezza

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