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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18688/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società di servizi)

La controversia

La controversia originava da una domanda di ripetizione proposta da un titolare di contratto di fornitura idrica per ottenere la restituzione della somma addebitata e pagata a titolo di quota per il servizio di fognatura e per quello di depurazione, ritenuti di fatto non prestati per mancanza dei necessari impianti. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda e condannato la società concessionaria alla restituzione di euro 95,70. La società aveva proposto appello, ma il Tribunale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo che, trattandosi di causa di valore inferiore a euro 1.100, la decisione fosse stata resa secondo equità e quindi appellabile solo per violazione di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con un primo motivo, la violazione degli artt. 113, comma 2, 339, comma 3, e 10 c.p.c., sostenendo che la controversia riguardava un contratto concluso mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c. e che quindi la decisione del Giudice di pace doveva considerarsi resa secondo diritto, con conseguente appellabilità piena; con un secondo motivo, in via subordinata, contestava la ritenuta mancata specifica individuazione dei principi regolatori della materia nell’atto di appello.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha ritenuto che la lite derivasse da un rapporto contrattuale di fornitura idrica concluso mediante moduli o formulari, quindi rientrante nell'eccezione all'equità prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.c.; di conseguenza la sentenza del Giudice di pace era stata pronunciata secondo diritto ed era appellabile senza i limiti propri delle decisioni equitative. La sentenza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'appello è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 2, c.p.c.

    cause il cui valore non eccede € 1.100, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile

    Le cause di valore modesto sono decise secondo equità dal giudice di pace, ma l'eccezione opera quando la controversia deriva da un contratto concluso mediante moduli o formulari; in tal caso la decisione va resa secondo diritto.

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    La limitazione dell'appello alle sole violazioni di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia riguarda le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità; se la decisione è resa secondo diritto, l'appello è ammissibile ordinariamente.

  • art. 10 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sull'equità e sull'appello, senza una specifica autonoma elaborazione nel testo.

  • art. 1342 c.c.

    Il contratto concluso mediante moduli o formulari è il parametro che esclude la decisione secondo equità nelle cause di modesto valore.

  • art. 360, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c.

    Utilizzato come base formale del motivo di ricorso per cassazione denunciando errori di diritto e di applicazione delle norme processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per dedurre la violazione/falsa applicazione delle norme sull'appellabilità della decisione equitativa.

Massime di principio

  • Nelle cause di valore inferiore al limite previsto dall'art. 113, comma 2, c.p.c., la decisione del giudice di pace è resa secondo equità solo se non ricade nelle eccezioni di legge; tra queste rientrano le controversie derivanti da contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c.
  • Quando la lite riguarda l'esecuzione o la restituzione di somme collegate a un contratto di fornitura concluso mediante moduli o formulari, la sentenza del giudice di pace deve essere considerata pronunciata secondo diritto, con conseguente esperibilità dell'appello ordinario.
  • L'inammissibilità dell'appello ex art. 339, comma 3, c.p.c. non può essere dichiarata se la sentenza di primo grado, pur di valore modesto, non è effettivamente equitativa ma è soggetta al regime della decisione secondo diritto.
  • Per stabilire l'appellabilità della sentenza del giudice di pace occorre avere riguardo non solo al valore della causa, ma anche alla natura del rapporto dedotto in giudizio e alle modalità di conclusione del contratto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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