Cassazione Penale, Sentenza n. 26715/2026 del 16/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
La vicenda riguarda un detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., nei confronti del quale era stata prorogata per tre mesi la misura del visto di controllo sulla corrispondenza, oltre al divieto di ricevere o acquistare giornali non riconducibili a testate nazionali e al divieto di corrispondenza con altri detenuti. Il Tribunale di Matera aveva respinto il reclamo proposto avverso il provvedimento presidenziale di proroga. Con il ricorso per cassazione il detenuto deduceva, in sintesi: 1) violazione degli artt. 18-ter ord. pen., 15 e 27 Cost. e 41-bis ord. pen., per avere il provvedimento fondato la limitazione su mere esigenze connesse al regime speciale senza una motivazione concreta sui presupposti; 2) violazione dell’art. 18-ter ord. pen. e vizio di motivazione per difetto di autonoma giustificazione della proroga, essendo la decisione costruita per relationem e senza considerare circostanze sopravvenute e deduzioni difensive; 3) vizio di motivazione per omessa valutazione delle doglianze difensive, tra cui la pretesa stereotipia della richiesta, l’asserita assenza di contenuti illeciti delle missive e il mancato bilanciamento tra diritti fondamentali e sicurezza; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per la compressione del diritto alla segretezza della corrispondenza senza verifica di necessità, proporzionalità e adeguatezza; 5) violazione degli artt. 18-ter e 41-bis ord. pen. per mancata valutazione del contenuto delle missive e mancato accertamento della loro illiceità. Con memoria successiva veniva inoltre sostenuto che le proroghe sarebbero state adottate dopo la scadenza del precedente termine, con conseguente carenza di potere e inefficacia del regime di controllo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi si risolvessero in censure sulla motivazione del provvedimento di proroga del visto di controllo sulla corrispondenza, e ha escluso che la motivazione fosse meramente apparente o priva di autonoma valutazione. La Corte ha valorizzato la legittimità della motivazione per relationem quando consenta di ricostruire il percorso argomentativo e quando, come nel caso concreto, il provvedimento sia stato adottato all'esito di udienza camerale e in continuità grafica con il richiamo agli atti presupposti. Ha inoltre affermato che, per i detenuti in regime speciale, il visto di controllo sulla corrispondenza è consentito nei limiti dell'art. 18-ter ord. pen., in rapporto di specialità con l'art. 41-bis ord. pen., e che la motivazione, pur sintetica, era sufficiente a dare conto della persistente pericolosità del detenuto e dell'attualità dei collegamenti con l'organizzazione criminale. L'inammissibilità dei motivi originari ha travolto anche i motivi nuovi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Consente, per la generalità dei detenuti e internati, limitazioni alla corrispondenza e al ricevimento della stampa per periodi determinati, prorogabili; per i detenuti sottoposti a regime speciale opera nei limiti non disciplinati dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e). La motivazione del provvedimento deve essere specifica, anche se sintetica.
art. 15 Cost.
La libertà e la segretezza della corrispondenza, pur costituzionalmente protette, possono essere compresse solo da un provvedimento dell'autorità giudiziaria adeguatamente motivato.
art. 27 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, ma non decisivo nella ratio della decisione.
Per i detenuti sottoposti al regime speciale prevede il visto di censura della corrispondenza; la disciplina speciale prevale e l'art. 18-ter si applica solo per gli aspetti non disciplinati.
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), ord. pen.
Prevede la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza dei detenuti in regime speciale, con eccezioni.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 18-ter, commi 1 e 5, ord. pen.
Richiamati come presupposti normativi che devono essere specificamente illustrati nella motivazione del provvedimento limitativo.
Massime di principio
- In materia di limitazioni alla corrispondenza dei detenuti, il provvedimento che incide su un diritto costituzionalmente protetto deve essere adottato dall'autorità giudiziaria e contenere una motivazione specifica sui presupposti di legge; la motivazione può essere sintetica, ma non meramente generica o apparente.
- Per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., la disciplina del visto di censura della corrispondenza opera come normativa speciale; l'art. 18-ter ord. pen. continua a rilevare solo per gli aspetti non regolati dalla disciplina speciale.
- La motivazione per relationem è legittima quando il provvedimento richiami atti presupposti e consenta comunque di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, specie se adottato all'esito del contraddittorio camerale e in stretta continuità con gli atti richiamati.
- Se i motivi originari del ricorso per cassazione sono inammissibili, i motivi nuovi non possono sanare il vizio radicale del ricorso e ne subiscono l'inammissibilità.
- La doglianza sulla carenza di motivazione non è fondata quando il provvedimento dia conto della perdurante pericolosità del soggetto e dell'attualità dei collegamenti con l'organizzazione criminale, elementi che giustificano il mantenimento del controllo sulla corrispondenza.
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