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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40310/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Ancona (05/05/2022) che aveva confermato la condanna per ricettazione (art. 648, comma 2 c.p.) relativa alla ricezione di due biciclette provento di furto. Giri Anna deduce errata valutazione della documentazione e mancata acquisizione di prova decisiva, nonché omissione di perizia sulla capacità di intendere e di volere e mancati accertamenti sul presunto stato di intossicazione cronica da stupefacenti. Monachesi Mauro contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, la mancata riqualificazione del fatto (richiamando art. 712 c.p.), la motivazione sulla pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, rilevando che le doglianze sono riconducibili a un improprio riesame del compendio probatorio già valutato in sede di merito. Ha ritenuto che le censure fossero meri rilievi valutativi e non deduzioni di profili di legittimità rilevanti. Ha inoltre affermato che la mancata effettuazione di una perizia non costituisce motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p., poiché la perizia è un mezzo di prova "neutro" e non rientra nelle prove a discarico "decisive" previste dall'art. 495, comma 2 c.p.p. Ha confermato la correttezza della qualificazione del fatto come ricettazione, l'assenza di elementi a favore della tesi di intossicazione/incapacità, e la congruità del trattamento sanzionatorio e del diniego delle attenuanti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648, comma 2 c.p. (ricettazione)

    Norma applicata per qualificare come ricettazione la ricezione delle biciclette provento di furto; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo e la corrispondenza fattuale con gli elementi della ricettazione.

  • art. 712 c.p.

    Richiamato dai ricorrenti come possibile riqualificazione del fatto; la Corte di Cassazione non ha ritenuto che la questione fosse di legittimità fondata ma problema di merito già valutato dai giudici di merito.

  • art. 62, n. 4 c.p. (attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità)

    La Corte territoriale ha ritenuto incompatibile il riconoscimento dell'attenuante di speciale tenuità del danno con la forma attenuata del delitto di ricettazione così come proposta, avendo già considerato il modesto valore delle biciclette nella determinazione della pena.

  • art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.

    Richiamato per escludere che la mancata esecuzione di una perizia costituisca motivo di ricorso in Cassazione: i vizi denunciati erano di merito e non rientravano nelle ipotesi di cui alla norma.

  • art. 495, comma 2 c.p.p.

    Richiamato in connessione con l'art. 606 c.p.p. per precisare che la cassazione per mancata prova riguarda solo prove a discarico decisive; la perizia è considerata mezzo neutro e non prova decisiva ai fini di quel rimedio.

  • art. 23, comma 8 D.L. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione.

  • Sez. Unite n. 39746 del 2017 (Cass.), Rv. 270936

    Giurisprudenza di legittimità citata per sostenere il principio che la perizia, quale mezzo di prova neutro, non rientra nelle prove decisive la cui omissione può giustificare la cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede di riconsiderazione del merito: censure che si limitano a chiedere una rivalutazione delle prove vengono dichiarate inammissibili.
  • La mancata esecuzione di una perizia non costituisce automaticamente motivo di cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., salvo che la perizia mancante sia l'unica prova a discarico di carattere decisivo.
  • Allegazioni di incapacitazione (es. intossicazione cronica) devono essere suportate da elementi probatori concreti e non possono basarsi su mere affermazioni; l'assenza di tali elementi rende la censura di merito inammissibile in Cassazione.
  • Le questioni relative alla qualificazione giuridica del fatto (es. ricettazione vs. incauto acquisto) e alla valutazione delle attenuanti richiedono che il ricorso indichi profili di illogicità, contraddittorietà o manifesta assenza di motivazione per essere accolti in sede di legittimità.
  • Le doglianze aspecifiche o generiche sul trattamento sanzionatorio sono insufficienti: occorre dimostrare l'irragionevolezza o l'insufficienza motivazionale della decisione di merito.

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