Cassazione Penale, Sentenza n. 11139/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trieste che aveva rigettato il riesame avverso il sequestro preventivo di cinque immobili intestati alla ricorrente, disposti dal GIP in relazione ai reati di ricettazione (art. 648-bis c.p.) e riciclaggio (art. 648-ter c.p.). La difesa lamentava: 1) carenza di autonoma motivazione del provvedimento (erronea applicazione degli artt. 292 e 394 c.p.p.), in quanto il GIP avrebbe semplicemente riprodotto le richieste del PM senza propri autonomi accertamenti; 2) infondatezza delle contestazioni penali per mancanza di querela rispetto al reato presupposto di appropriazione indebita, e comunque carenza di fumus commissi delicti e di periculum in mora, nonché incongruenze nelle valutazioni sui debiti del convivente e sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo (il Tribunale e il GIP hanno fornito motivazione autonoma compatibile con la tecnica di redazione per incorporazione) e ha respinto le censure sul secondo motivo: la mancanza di querela non pregiudica la configurabilità dei reati di ricettazione e riciclaggio; molte delle doglianze attengono a valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità e la motivazione del Tribunale è risultata adeguata e coerente. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la tecnica di redazione "per incorporazione" non determina automaticamente nullità: è valida se dal contenuto complessivo del provvedimento emerge una autonoma e consapevole valutazione del giudice
Richiamato nel quadro delle censure sulla motivazione; la Corte ha ritenuto rispettati i requisiti motivazionali richiesti dalla norma, escludendo il vizio denunciato
art. 648-bis cod. pen. (ricettazione)
La Corte conferma il principio secondo cui il reato di ricettazione può sussistere anche in assenza della querela per il reato presupposto; la mancanza della condizione di procedibilità del reato originario non esclude l'accertamento degli illeciti connessi
art. 648-ter cod. pen. (riciclaggio)
Analogamente alla ricettazione, il reato di riciclaggio non richiede la querela relativa al reato presupposto per la sua configurabilità; il Tribunale ha fondato il sequestro sugli elementi indiziari relativi a tali reati
Riferimento alle regole sul sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato fumus e periculum ex lege, sicché le contestazioni difensive attengono a valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione
Applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione di 3.000 euro alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato manifestamente infondato o inammissibile
Massime di principio
- La tecnica di redazione 'per incorporazione' del provvedimento è ammessa purché dal contenuto complessivo emerga una autonoma valutazione del giudice; la mera riproduzione testuale delle richieste del PM può essere superata se il provvedimento mostra conoscenza e vaglio degli atti
- I reati di ricettazione e riciclaggio possono essere perseguiti anche in assenza della querela relativa al reato presupposto: la condizione di procedibilità del reato originario non sempre impedisce l'azione penale per i reati autonomi collegati
- In sede di cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo è molto difficoltoso ottenere la riconsiderazione di valutazioni di fatto (fumus e periculum); la Corte interviene solo per violazione di legge o per vera e propria carenza totale della motivazione
- Per ottenere l'accoglimento in cassazione di censure sulla motivazione è necessario dimostrare che l'apparato argomentativo sia del tutto mancante oppure privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; censure meramente critiche o alternative sono inammissibili
- Chi propone ricorso che venga dichiarato inammissibile o manifestamente infondato può essere condannato alle spese e a sanzioni (Cassa delle ammende); occorre valutare con cautela la probabilità di successo prima dell'impugnazione
- Quando si contestano accertamenti di fatto (es. entità di debiti, tracciabilità di operazioni, destinazione dei beni) la difesa deve mirare a far emergere profili di illegittimità giuridica o formale del provvedimento, non soltanto a proporre valutazioni alternative dei fatti
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