Cassazione Civile, Ordinanza n. 21450/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (intermediario finanziario)
La controversia
La controversia nasce da un’operazione di acquisto, da parte della società ricorrente, delle partecipazioni di maggioranza detenute dai resistenti in due società fiduciarie. In arbitrato la ricorrente aveva chiesto la riduzione del prezzo assumendo che, nei dodici mesi successivi all’acquisto, vi fosse stata una rilevante riduzione della massa amministrata/clientela. Il lodo aveva accolto tale domanda. La Corte d’appello di Milano, su impugnazione per nullità del lodo ai sensi degli artt. 828 e 829 c.p.c., ha invece annullato parzialmente il lodo e, nella fase rescissoria, ha respinto la domanda della ricorrente, ritenendo che la perdita di clientela fosse in realtà imputabile a una condotta collusiva della stessa acquirente con un ex amministratore delle fiduciarie, poi avviatosi a nuova iniziativa nel medesimo settore. Contro tale sentenza la ricorrente ha proposto sei motivi: 1) nullità per mancata astensione del presidente del collegio d’appello, dedotta come motivo di impugnazione per asserita impossibilità di proporre ricusazione nei termini; 2) violazione degli artt. 827 e 829 c.p.c. per avere la Corte d’appello effettuato una rilettura in fatto e un riesame di merito della controversia, travalicando i limiti del giudizio rescindente; gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la violazione dell’obbligo di astensione, in mancanza di tempestiva ricusazione, non sia deducibile come motivo di nullità della sentenza quando non ricorra l’ipotesi dell’interesse proprio e diretto del giudice ex art. 51, n. 1, c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la Corte d’appello, nel giudizio di impugnazione del lodo, aveva illegittimamente svolto un accertamento di fatto e un riesame del merito nella fase rescindente, confondendo tale fase con quella rescissoria e violando la struttura bifasica del procedimento ex artt. 827, 829 e 830 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
L’obbligo di astensione del giudice opera nelle ipotesi tipizzate; solo il conflitto di interesse proprio e diretto del giudice integra una situazione che rende la decisione impugnabile come nulla, mentre le altre ipotesi richiedono la tempestiva ricusazione.
La ricusazione è l’unico strumento per far valere, nei termini di legge, le cause di astensione diverse dall’interesse proprio e diretto del giudice; se non esercitata tempestivamente, il vizio non può essere fatto valere in impugnazione.
È richiamato per escludere che la mancata astensione, fuori dall’ipotesi di interesse personale e diretto del giudice, determini nullità della sentenza deducibile in cassazione.
art. 111 Cost.
È evocato a sostegno della compatibilità della disciplina interna sull’astensione/ricusazione con il principio del giusto processo e della terzietà del giudice.
art. 6 CEDU
La Corte esclude il contrasto della disciplina italiana sull’astensione e ricusazione con il diritto a un giudice imparziale.
art. 47 Carta di Nizza
È ritenuto non incompatibile con la soluzione adottata dal sistema processuale interno sulla garanzia di imparzialità del giudice.
L’impugnazione del lodo per nullità davanti alla Corte d’appello non configura un appello ordinario, ma un giudizio a critica limitata, strutturato in fasi rescindente e rescissoria.
Il controllo sul lodo è ammesso solo per i motivi di nullità tipizzati e, nei limiti consentiti, per inosservanza delle regole di diritto; nella fase rescindente non è consentito un riesame di merito.
Solo dopo l’accertamento di una nullità del lodo nella fase rescindente è possibile passare al giudizio rescissorio e riesaminare il merito entro i limiti del petitum e della causa petendi originari.
Sono richiamati quale parametro di corretta interpretazione del contratto, ma la Cassazione censura la Corte d’appello per averli utilizzati in modo da svolgere un accertamento di fatto improprio nella fase rescindente.
Massime di principio
- Fuori dall’ipotesi di interesse proprio e diretto del giudice nella causa, la violazione dell’obbligo di astensione non può essere dedotta in cassazione come motivo di nullità della sentenza se la parte non ha tempestivamente proposto ricusazione nei termini di legge.
- La ricusazione costituisce, nel sistema processuale, l’unico mezzo ordinario per far valere le cause di astensione del giudice diverse dal conflitto di interesse personale e diretto; il mancato esercizio di tale rimedio preclude, di regola, la successiva censura in impugnazione.
- Il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale davanti alla Corte d’appello è un giudizio a critica limitata e bifasico: nella fase rescindente il giudice verifica soltanto l’esistenza dei motivi di nullità tassativamente previsti, mentre il riesame del merito è consentito solo nella fase rescissoria, dopo l’eventuale annullamento del lodo.
- La Corte d’appello, investita dell’impugnazione del lodo, non può sostituire il proprio apprezzamento fattuale a quello degli arbitri nella fase rescindente; un simile sconfinamento determina violazione degli artt. 827, 829 e 830 c.p.c.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla sentenza che decide sull’impugnazione del lodo riguarda la conformità a legge e la congruità della motivazione della decisione della Corte d’appello, non il diretto riesame del lodo arbitrale.
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