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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06633/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è proposto avverso una sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè in seguito a concordato tra difesa e procuratore generale sull'accoglimento del solo motivo relativo alla pena, con rinuncia agli altri motivi di gravame. Nel merito del ricorso, la difesa censura: 1) la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ritenendola erroneamente determinata; 2) un profilo relativo alla misura cautelare applicata all'imputato. La Corte verifica preliminarmente l'ambito del sindacato ammissibile nelle sentenze ex art. 599-bis c.p.p. e osserva che la rinuncia ai motivi devolve al giudice solo ciò che non è stato rinunciato, precludendo il ricorso su questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo, salvo che si denunci l'illegalità della sanzione o vizi inerenti alla formazione del consenso/contenuto difforme della decisione. Applicando tali principi, reputa il primo motivo manifestamente infondato e il secondo estraneo all'accordo intervenuto.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Evidenzia che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi comporta una preclusione processuale che impedisce di dedurre in cassazione questioni rinunciate, anche d'ufficio, se non nei limiti dell'illegalità della pena o di vizi specifici del consenso. Nel caso concreto, la censura sulla pena accessoria è ritenuta infondata perché non considera il combinato disposto degli artt. 28 e 29 c.p. e la disciplina dell'art. 37 c.p. sulle pene accessorie a durata non determinata; la doglianza sulla misura cautelare è dichiarata fuori dal perimetro dell'accordo. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    "La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi."

    La reintroduzione del concordato in appello comporta che, una volta intervenuta la rinuncia ai motivi, il giudice di appello giudica entro il perimetro devoluto dall'accordo; il ricorso per cassazione non può investire questioni rinunciate, salvo i casi di illegalità della sanzione o vizi specifici del consenso e della decisione.

  • art. 589 c.p.p.

    Norma richiamata come forma procedimentale per la richiesta congiunta delle parti nel concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte esclude che, nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p., il giudice d'appello sia tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause di non punibilità quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi impugnatori.

  • art. 599 c.p.p.

    Richiamato per affermare la continuità con il previgente istituto del concordato in appello e la sua diversa natura rispetto al patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Base normativa della declaratoria di inammissibilità del ricorso e delle conseguenze economiche a carico del ricorrente.

  • art. 28 c.p.

    Richiamato per la disciplina dell'interdizione dai pubblici uffici come pena accessoria.

  • art. 29 c.p.

    Richiamato in combinato con l'art. 28 c.p. per la determinazione della durata dell'interdizione dai pubblici uffici.

  • art. 37 c.p.

    La Corte precisa che riguarda le pene accessorie la cui durata non si determina, sicché non è pertinente alla doglianza formulata sulla pena accessoria in esame.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione produce una preclusione processuale: il giudice e, successivamente, la Corte di cassazione non possono esaminare questioni alle quali la parte abbia espressamente rinunciato in funzione dell'accordo.
  • Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo se deduce vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o a una pronuncia del giudice difforme rispetto all'accordo; non è invece ammissibile per censure che restano fuori da tali perimetri o che non incidono sull'illegalità della pena.
  • La rinuncia ai motivi in appello esclude l'obbligo del giudice di rilevare il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in ragione della radicale diversità tra concordato in appello e patteggiamento.
  • La doglianza sulla pena accessoria è manifestamente infondata quando non si confronta con la disciplina specifica delle pene accessorie e con le norme che ne determinano la durata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
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