Cassazione Penale, Ordinanza n. 02110/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma, essendo stata già confermata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigento per il porto ingiustificato di due coltelli, contestando in primo luogo la sussistenza del giustificato motivo del porto delle armi e sostenendo, in sostanza, di averle detenute perché viveva nel medesimo furgone ove erano state rinvenute. La Corte di cassazione rileva però che tale deduzione non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, che aveva ritenuto inverosimile e comunque indimostrata la circostanza della coabitazione nel furgone, anche perché mai allegata nell'immediatezza del fatto o in dibattimento e anzi smentita dalle risultanze anagrafiche riportate nelle sentenze di merito. Con il secondo motivo la ricorrente si limitava a riproporre le doglianze di appello sul trattamento sanzionatorio, già respinte con motivazione ritenuta adeguata dalla sentenza di secondo grado.
Norme richiamate
La norma è richiamata come base incriminatrice per il porto di due coltelli senza giustificato motivo; la censura difensiva sul giustificato motivo è stata ritenuta non decisiva perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
È la base per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre deduzioni già esaminate e disattese dai giudici di merito.
- In materia di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, il giustificato motivo deve risultare allegato e riscontrabile in modo attendibile; una giustificazione introdotta solo in modo tardivo e priva di riscontro può essere legittimamente ritenuta inverosimile o indimostrata.
- La mera riproposizione in cassazione di censure sul trattamento sanzionatorio già confutate con motivazione adeguata in appello non consente l'annullamento della sentenza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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