Cassazione Penale, Sentenza n. 12695/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17/11/2015 della Corte d'Appello di Brescia che aveva riformato la sentenza di primo grado riqualificando il fatto in danneggiamento seguito da incendio (art. 452, n.2 c.p.). La difesa contestava: 1) la mancata assunzione di prove decisive (rifiuto di acquisire la querela presentata dall'imputata contro i coniugi Giammona-Fazio e mancata esecuzione di perizia sull'origine del fuoco); 2) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, soprattutto con riguardo all'attendibilità della teste Fazio e alla possibile simulazione/calunnia a carico della Stella; 3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: 1) il diniego della rinnovazione istruttoria in appello è stato logicamente motivato (la conflittualità con i coniugi emergeva già dagli atti; il rapporto dei vigili del fuoco indicava elementi di non accidentalità dell'incendio, rendendo non decisiva la perizia); 2) la motivazione della Corte d'Appello è stata giudicata sufficiente e non illogica: i giudici di merito hanno adeguatamente valutato l'attendibilità dei testi e collegato gli elementi probatori con argomentazione razionale, e la Cassazione non ha rivalutato il merito delle prove; 3) l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis è giustificata dall'oggettiva pericolosità della condotta svolta in un condominio e dalla decisione del giudice di discostarsi dal minimo edittale. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Strumento di censura relativo alla mancata assunzione di prove decisive; la Corte ha chiarito che la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello è sindacabile in cassazione solo se nel provvedimento impugnato emergono lacune o manifeste illogicità decisive che sarebbero state rimosse con le prove richieste.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Consente di contestare la motivazione come carente, contraddittoria o manifestamente illogica; la Corte ha rimarcato che il sindacato di legittimità verifica la razionalità e la congruenza dell'apparato argomentativo, non la ritrattazione del giudizio di fatto sulle prove.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Consente di dedurre inosservanza o erronea applicazione di norme penali; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, essendo stata valutata l'oggettiva pericolosità della condotta e il giudice di merito ha ritenuto non sussistente la tenuità.
Norma relativa all'aggravante prevista per il delitto di incendio; la Corte d'Appello ha riqualificato il fatto come danneggiamento seguito da incendio con applicazione dell'aggravante, poi prevalsa dalle attenuanti generiche nel contemperamento delle pene.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile nel caso concreto in ragione della pericolosità dell'azione e del contesto condominiale, e quindi ha implicitamente escluso i presupposti per l'applicazione.
Massime di principio
- La Cassazione non rivede il merito della valutazione delle prove: può censurare solo lacune logiche, contraddizioni manifeste o errori di diritto nella motivazione dei giudici di merito.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello va motivata mostrando la decisività delle probatorie richieste; il diniego può essere legittimo se il giudice di appello spiega perché le prove proposte non avrebbero mutato l'esito.
- La mancata esecuzione di una perizia non è di per sé motivo di vizio se dagli atti (es. rapporto dei vigili del fuoco) emergono elementi ritenuti dal giudice idonei a chiarire la non accidentalità dell'evento.
- Le contestazioni sull'attendibilità dei testi e sulle possibili collusioni/calunnie impongono ai giudici di merito un esame argomentato; tuttavia la Cassazione interviene solo se tale esame è assente o logicamente vizioso.
- L'istituto della particolare tenuità (art. 131-bis) è applicabile solo quando il fatto è eccezionalmente di scarso disvalore e non pericoloso; la presenza di elementi di pericolosità e di esposizione al rischio altrui ostacola l'applicazione.
- In procedimenti per reati con rischio per la collettività (es. incendio in condominio) i giudici tendono a privilegiare la tutela della sicurezza collettiva nella valutazione del trattamento sanzionatorio.
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