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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12695/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17/11/2015 della Corte d'Appello di Brescia che aveva riformato la sentenza di primo grado riqualificando il fatto in danneggiamento seguito da incendio (art. 452, n.2 c.p.). La difesa contestava: 1) la mancata assunzione di prove decisive (rifiuto di acquisire la querela presentata dall'imputata contro i coniugi Giammona-Fazio e mancata esecuzione di perizia sull'origine del fuoco); 2) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, soprattutto con riguardo all'attendibilità della teste Fazio e alla possibile simulazione/calunnia a carico della Stella; 3) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e tre i motivi: 1) il diniego della rinnovazione istruttoria in appello è stato logicamente motivato (la conflittualità con i coniugi emergeva già dagli atti; il rapporto dei vigili del fuoco indicava elementi di non accidentalità dell'incendio, rendendo non decisiva la perizia); 2) la motivazione della Corte d'Appello è stata giudicata sufficiente e non illogica: i giudici di merito hanno adeguatamente valutato l'attendibilità dei testi e collegato gli elementi probatori con argomentazione razionale, e la Cassazione non ha rivalutato il merito delle prove; 3) l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis è giustificata dall'oggettiva pericolosità della condotta svolta in un condominio e dalla decisione del giudice di discostarsi dal minimo edittale. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Strumento di censura relativo alla mancata assunzione di prove decisive; la Corte ha chiarito che la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello è sindacabile in cassazione solo se nel provvedimento impugnato emergono lacune o manifeste illogicità decisive che sarebbero state rimosse con le prove richieste.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Consente di contestare la motivazione come carente, contraddittoria o manifestamente illogica; la Corte ha rimarcato che il sindacato di legittimità verifica la razionalità e la congruenza dell'apparato argomentativo, non la ritrattazione del giudizio di fatto sulle prove.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Consente di dedurre inosservanza o erronea applicazione di norme penali; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, essendo stata valutata l'oggettiva pericolosità della condotta e il giudice di merito ha ritenuto non sussistente la tenuità.

  • art. 452, n. 2, cod. pen.

    Norma relativa all'aggravante prevista per il delitto di incendio; la Corte d'Appello ha riqualificato il fatto come danneggiamento seguito da incendio con applicazione dell'aggravante, poi prevalsa dalle attenuanti generiche nel contemperamento delle pene.

  • art. 131-bis, cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile nel caso concreto in ragione della pericolosità dell'azione e del contesto condominiale, e quindi ha implicitamente escluso i presupposti per l'applicazione.

Massime di principio

  • La Cassazione non rivede il merito della valutazione delle prove: può censurare solo lacune logiche, contraddizioni manifeste o errori di diritto nella motivazione dei giudici di merito.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello va motivata mostrando la decisività delle probatorie richieste; il diniego può essere legittimo se il giudice di appello spiega perché le prove proposte non avrebbero mutato l'esito.
  • La mancata esecuzione di una perizia non è di per sé motivo di vizio se dagli atti (es. rapporto dei vigili del fuoco) emergono elementi ritenuti dal giudice idonei a chiarire la non accidentalità dell'evento.
  • Le contestazioni sull'attendibilità dei testi e sulle possibili collusioni/calunnie impongono ai giudici di merito un esame argomentato; tuttavia la Cassazione interviene solo se tale esame è assente o logicamente vizioso.
  • L'istituto della particolare tenuità (art. 131-bis) è applicabile solo quando il fatto è eccezionalmente di scarso disvalore e non pericoloso; la presenza di elementi di pericolosità e di esposizione al rischio altrui ostacola l'applicazione.
  • In procedimenti per reati con rischio per la collettività (es. incendio in condominio) i giudici tendono a privilegiare la tutela della sicurezza collettiva nella valutazione del trattamento sanzionatorio.

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