Cassazione Penale, Sentenza n. 5232/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta impropria (per falso in bilancio) e bancarotta semplice per non aver richiesto la dichiarazione di fallimento. Denunciava: a) che le falsificazioni contabili non avevano cagionato né aggravato il dissesto, già preesistente; b) travisamento della prova nella valutazione della deposizione della curatrice fallimentare, sostenendo che la responsabilità fosse del fornitore "Benetton" che avrebbe causato la crisi; c) nullità del procedimento di cassazione per mancata comunicazione della requisitoria del Procuratore Generale; d) sopravvenuta prescrizione del reato di bancarotta semplice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità per mancata comunicazione della requisitoria, perché l'art. 611 c.p.p. non impone tale obbligo e la difesa ha comunque potuto replicare. Sul merito ha confermato che le manipolazioni dei bilanci (correzioni 2011 e 2012) hanno occultato perdite e indebitamento, inducendo creditori e banche a continuare i rapporti e provocando un incremento del debito fino al fallimento; pertanto sussiste il reato di bancarotta impropria da falso in bilancio anche se l'insolvenza era iniziata prima, poiché è sufficiente l´aggravamento del dissesto. Il motivo sul travisamento della prova è stato ritenuto inammissibile per mancanza dei presupposti della "doppia conforme" e per carenza di autosufficienza del ricorso (mancata trascrizione/allegazione degli atti invocati). La doglianza sulla prescrizione del reato semplice è stata dichiarata inammissibile perché si è formato giudicato parziale non censurato in Cassazione.
Norme richiamate
Non impone l'obbligo di comunicazione al difensore della requisitoria del Procuratore Generale; la mancata comunicazione non determina nullità del procedimento e la difesa resta tenuta a richiedere copia degli atti in cancelleria.
Richiamato dalla difesa per eccepire nullità processuali; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione in quanto l'obbligo invocato non è previsto dall'ordinamento nella forma dedotta.
Richiamato in relazione al pagamento dei diritti di cancelleria per ottenere copia degli atti; giustifica in astratto l'obbligo di versamento per il rilascio delle copie.
art. 33 L.F. (legge fallimentare)
Riferito alla relazione della curatrice fallimentare; la Corte valuta le dichiarazioni della curatrice nel contraddittorio come elemento di prova soggetto a valutazione di merito.
art. 223, co. 2, n. 1 L.F.
Norma incriminatrice della bancarotta impropria per fatti societari; la Corte interpreta il reato come integrato dall'ocultamento di perdite che determina o aggrava il dissesto, anche se l'insolvenza era iniziata precedentemente.
Riferita all'assoluzione precedente della ricorrente per omesso versamento di ritenute: la Corte precisa che l'esito in tema tributario non comporta automaticamente lo stesso esito per reati fallimentari, poiché tutelano differenti beni giuridici.
art. 165-bis, co. 2, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (come modificato)
Richiamato in relazione all'onere di indicazione e allegazione degli atti invocati in cassazione: la Corte conferma l'obbligo di rendere il ricorso autosufficiente con trascrizioni o allegati necessari per valutare il vizio denunciato.
Massime di principio
- La falsificazione di bilanci che "occulta" perdite o debiti, favorendo la prosecuzione dell'attività e l'erogazione di ulteriori crediti, integra la bancarotta impropria anche se lo stato di crisi era già iniziato: è sufficiente l´aggravamento del dissesto.
- In cassazione i motivi che lamentano travisamento della prova sono ammissibili solo in presenza della cosiddetta "doppia conforme" e quando il travisamento sia macroscopico; il ricorrente deve rendere il ricorso autosufficiente allegando o trascrivendo integralmente gli atti che si assumono travisati.
- La mancata comunicazione alla difesa della requisitoria del Procuratore Generale non determina automaticamente nullità processuale: l'art. 611 c.p.p. non prevede tale obbligo e la difesa ha l'onere/prassi di richiedere copie depositate in cancelleria.
- Una assoluzione per reati tributari (es. omesso versamento) non impedisce la responsabilità per reati fallimentari distinti, perché tutelano beni giuridici differenti; non è quindi possibile traslare automaticamente l'esito di un giudizio su un altro reato.
- Le eccezioni di prescrizione possono essere precluse quando si è formato un giudicato parziale non impugnato: in caso di più reati, l'impugnazione valida su alcuni capi non rianima automaticamente i rapporti processuali per capi per i quali è intervenuto giudicato.
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