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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03226/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una persona dichiarata invalida in misura non inferiore all'80% volta a ottenere la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal maggio 2016. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il regime delle cd. finestre mobili introdotto nel 2010 non si applicasse a tale categoria di beneficiari, perché la norma sarebbe riferita solo a chi matura il diritto alla pensione a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 12 del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, sostenendo che lo slittamento di un anno per l'accesso alla pensione si applichi anche agli invalidi in misura non inferiore all'80%, non essendo prevista una deroga espressa per costoro; la controparte non ha svolto difese scritte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui il regime delle finestre mobili si applica anche agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa non inferiore all'80%. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto la decorrenza immediata della pensione anticipata di vecchiaia senza considerare il differimento di 12 mesi, e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, D.Lgs. n. 503/1992

    Prevede la pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi in misura non inferiore all'80%; la decorrenza del trattamento va coordinata con la disciplina successiva delle finestre mobili.

  • art. 12 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010

    La disciplina delle cd. finestre mobili si applica in via generale anche ai soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità; lo slittamento annuale non è escluso per questa categoria in mancanza di una deroga espressa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

Massime di principio

  • In tema di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, la disciplina delle finestre mobili introdotta successivamente si applica anche agli assicurati invalidi almeno all'80%, salvo espressa esclusione normativa.
  • Quando una disposizione sulla decorrenza del pensionamento individua in modo ampio i destinatari dello slittamento, non è consentita un'interpretazione restrittiva fondata sul solo fatto che l'accesso al trattamento avvenga a età diverse da quelle ordinarie.
  • In presenza di un orientamento di legittimità consolidato, il giudice di merito deve uniformarsi al principio affermato dalla Corte di cassazione nella qualificazione della decorrenza del trattamento previdenziale.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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