Cassazione Penale, Ordinanza n. 18491/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevando che il termine per impugnare era già scaduto alla data di proposizione del ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva riformato una precedente decisione assolutoria resa dal Tribunale ai sensi dell'art. 131-bis c.p., condannando l'imputato a sei mesi di reclusione per un reato previsto dall'art. 4, commi 1, 4-bis e 4-ter, della legge n. 401 del 1989, in relazione a un fatto accertato il 6 dicembre 2016 a Monopoli. Nel ricorso per cassazione l'imputato contestava la decisione d'appello, ma la Corte non esamina il merito dei motivi perché rileva d'ufficio la tardività dell'impugnazione: il ricorso è stato proposto l'8 dicembre 2023 contro una sentenza depositata il 20 luglio 2023, con termine di 60 giorni ex art. 544, comma 3, c.p.p. decorso il 23 ottobre 2023 anche considerando la sospensione feriale. La successiva notifica del 27 ottobre 2023 della sentenza corretta per errore materiale sulle spese processuali è ritenuta irrilevante, perché non incide sul termine di impugnazione e non era dovuta alcuna notifica alla difesa rispetto al deposito della motivazione.
Norme richiamate
richiamato come base della precedente assoluzione di primo grado per particolare tenuità del fatto, poi riformata in appello
art. 4, commi 1, 4-bis e 4-ter, l. n. 401 del 1989
norma incriminatrice per la quale l'imputato è stato ritenuto colpevole in appello
il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione decorre secondo la disciplina richiamata; nel caso concreto ha fatto decorrere il termine per il ricorso per cassazione
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile e non consente l'esame dei motivi di merito.
- Il termine per impugnare decorre dal deposito della motivazione della sentenza e non viene riaperto da una successiva notifica di correzione di errore materiale, se questa interviene quando il termine è già spirato.
- Quando la sentenza di appello fissa un termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., il difensore deve verificare la scadenza del termine di impugnazione tenendo conto anche della sospensione feriale.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, normalmente, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
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