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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20560/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto l'appello avverso il diniego di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere per reati di traffico di stupefacenti (artt. 74 e 73, 80, d.P.R. n. 309/1990). Denuncia vizi di motivazione: 1) critica la valutazione probatoria basata soprattutto sulle chat della piattaforma "Sky ECC", lamentando che il Tribunale ha scelto un orientamento giurisprudenziale anziché tenere conto dell'incertezza sul punto e del favor rei; 2) contesta la valutazione sull'insussistenza dell'affievolimento delle esigenze cautelari e sul rifiuto degli arresti domiciliari con controllo elettronico, richiamando elementi fattuali che a suo dire dovrebbero dimostrare la rescissione del vincolo associativo o comunque l'attenuazione del rischio (lunga distanza temporale dai fatti, trasferimento in Polonia con la compagna, successivo trasferimento della compagna in Italia con apertura di attività e locazione di immobile). Inoltre censura la valutazione circa la mancata garanzia del rispetto degli arresti domiciliari e la valorizzazione del silenzio come elemento non favorevole.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Rigetta i motivi: il primo motivo è ritenuto generico (la Corte osserva che il favor rei riguarda l'incertezza sulla forza probatoria e non la valutazione sulla utilizzabilità delle prove, che è rimessa alle regole di procedura); il secondo motivo chiede una valutazione di merito non consentita in sede di legittimità e il Tribunale ha correttamente ritenuto che, in caso di reato associativo, la presunzione di necessità della custodia cautelare e della sua esclusiva adeguatezza può essere superata solo con specifici elementi di fatto; le circostanze addotte dal ricorrente non risultano, nella valutazione della Corte, idonee a travolgere tale presunzione (il silenzio del ricorrente non dimostra presa di distanza, e i trasferimenti indicano capacità di spostamento e contatti internazionali). Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    norma richiamata come base procedurale per l'appello avverso l'ordinanza; la Corte non entra nel merito dell'appello se manifestamente inammissibile

  • artt. 74 e 73, 80, d.P.R. n. 309 del 1990

    norme sostanziali sul traffico di stupefacenti e concorso/reati-fine; la Corte ricorda che, per reati associativi di questo tipo, sussiste una presunzione di necessità della custodia cautelare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che impone la condanna alle spese e una somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte considerata la manifesta assenza di pregio degli argomenti

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata in relazione al criterio per l'applicazione della condanna pecuniaria in caso di inammissibilità, in particolare sulla valutazione della colpa del proponente

Massime di principio

  • La contestazione della utilizzabilità di prove tratte da piattaforme crittografate (es. "Sky ECC") richiede specifiche argomentazioni: il semplice richiamo a una contrapposizione giurisprudenziale non è sufficiente per dichiarare illegittima la valutazione del giudice di merito.
  • Il principio del favor rei opera in ordine all'incertezza sulla forza dimostrativa degli elementi di prova, non in ordine alla loro ammissibilità o utilizzabilità, che va valutata secondo le regole procedurali.
  • Nei reati associativi finalizzati al traffico di stupefacenti esiste una presunzione (di fatto e di diritto, secondo la giurisprudenza) dell'esigenza della custodia cautelare e della sua esclusiva adeguatezza; tale presunzione può essere superata solo mediante allegazione e dimostrazione di specifici elementi concreti che evidenzino lo scioglimento dell'associazione o il reale recesso dell'indagato.
  • Elementi quali il decorso del tempo, trasferimenti di residenza o l'attività lavorativa della compagna non sono, di per sé, normalmente sufficienti a dimostrare la cessazione del pericolo cautelare per i delitti associativi: occorre una valutazione complessiva e circostanziata riservata al giudice di merito.
  • Il silenzio dell'indagato è esercizio di un diritto e non può automaticamente essere interpretato come prova di permanenza nei contesti criminosi; tuttavia, l'assenza di dichiarazioni può non essere sufficiente a dimostrare la dissociazione dall'associazione criminale.
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti e le prove nel merito: i motivi che si riducono a una richiesta di valutazione di merito sono inammissibili e possono comportare condanna alle spese e ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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