Cassazione Penale, Sentenza n. 15693/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per truffa aggravata (artt. 110, 640 e 61, primo comma, n. 7, c.p.). Hanno articolato tre motivi: (1) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 546 c.p.p. e difetto di motivazione nella parte in cui la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare specifiche censure sull'attendibilità della persona offesa; (2) violazione dell'art. 110 c.p. e carenza di motivazione in relazione al concorso di reato imputato a Tomas Braidic e Caterina Kari; (3) errori di diritto e carenza motivazionale sull'applicazione della recidiva a Claudio Braidic, con richiamo a principi valutativi delle Sezioni Unite e mancata considerazione degli elementi difensivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili nei motivi e, soprattutto, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato. A seguito del d.lgs. 10/10/2022 n.150 (art. 2, co.1, lett. o) il reato di truffa aggravata in contestazione è divenuto procedibile a querela della persona offesa; la persona offesa ha rimosso la querela (atto del 8 marzo 2023) e tale remissione è stata accettata dagli imputati. Per i principi consolidati (Sezioni Unite) la remissione intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, se tempestiva e rituale, estingue il reato e prevale su questioni di ammissibilità; pertanto, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p., la sentenza è annullata senza rinvio. Le spese processuali sono poste a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
Norma sulla concorso di persone nel reato; la Corte ha considerato la qualificazione del concorso rispetto ai fatti contestati ma ha comunque annullato la sentenza per estinzione del reato a seguito di remissione della querela
Norma del reato di truffa; il fatto era contestato come truffa aggravata con danno patrimoniale rilevante
Codice penale, art. 61, primo comma, n. 7
Aggravante contestata (avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità); la qualificazione sostanziale non è stata esaminata nel merito dal giudice di legittimità perché il reato si è estinto
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. o)
Ha reso il reato di truffa aggravata, nella fattispecie, procedibile a querela della persona offesa; questo cambiamento di regime procedurale è stato determinante per l'estinzione del reato mediante remissione della querela
Codice di procedura penale, art. 620, comma 1, lett. a)
Consente al giudice di legittimità di annullare senza rinvio quando il reato si è estinto; applicata per disporre l'annullamento della sentenza impugnata in conseguenza della remissione della querela
Codice di procedura penale, art. 546
Richiamato in relazione al motivo di doglianza sulla motivazione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile o manifestamente infondata
Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)
Norma che disciplina le ipotesi di cassazione per violazione di norme sulla motivazione; i ricorrenti l'hanno invocata ma la Corte ha ritenuto i rilievi non consentiti o manifestamente infondati
Codice penale, art. 152, comma 3
Richiamato dalle Sezioni unite per spiegare l'ampiezza del termine entro cui la remissione di querela può essere rilevata (fino alla condanna irrevocabile formalmente); utilizzato per sostenere che la remissione in pendenza del giudizio di legittimità estingue il reato
Codice di procedura penale, art. 340, comma 4
Stabilisce che, se non diversamente convenuto nell'atto di remissione, le spese processuali sono a carico dei querelati; applicata per porre le spese a carico degli imputati/querelati
Massime di principio
- Se un reato diventa procedibile a querela della persona offesa (per legge successiva) e la persona offesa rimette la querela con accettazione da parte degli imputati, la remissione rituale estingue il reato anche se è pendente un ricorso per cassazione, purché il ricorso sia tempestivo
- La remissione della querela, una volta accettata dagli imputati, paralizza la perseguibilità del reato e impone al giudice di legittimità di rilevarne l'effetto estintivo e annullare la sentenza senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Perché la remissione produca effetti estintivi è necessario che sia formale e rituale e che vi sia accettazione da parte degli imputati; va verificata la correttezza delle formalità (atto verbalizzato, procure degli avvocati, ecc.)
- La remissione intervenuta in pendenza del giudizio di cassazione prevale su questioni di ammissibilità del ricorso e può essere rilevata dal giudice di legittimità fino alla condanna irrevocabile formale, salvo casi di tardività
- In presenza di remissione della querela, il giudice può non entrare nel merito delle censure sostanziali (es. valutazione della prova, concorso di persone, recidiva) essendo queste sovrastate dall'estinzione del reato; tuttavia, se la remissione non è valida o non viene accettata, le questioni sostanziali restano rilevanti
- Occorre controllare le conseguenze economiche: salvo diverso patto nell'atto di remissione, le spese processuali possono essere poste a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
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