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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33675/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza che, in abbreviato, lo ha condannato per furto aggravato e furto in abitazione. Propone due motivi: (1) censura la valutazione sulla procedibilità del reato ascritto nel capo 1) — la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la querela nonostante la persona offesa avesse sporto una denuncia orale — rilevando che, dopo la modifica del D.Lgs. n.150/2022, il furto è procedibile a querela di parte e la semplice denuncia non sarebbe sufficiente a costituire istanza di punizione; (2) deduce l'errata esclusione del vincolo della continuazione "esterna" con altri reati per i quali erano già intervenute sentenze irrevocabili, sostenendo che i fatti dovrebbero essere aggregati per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato (e reiterativo) il doglianza: il reato contestato rientra nella procedibilità a querela come modificato dal D.Lgs. n.150/2022, ma dagli atti risulta una denuncia orale del 17/07/2020 nella quale la persona offesa dichiara testualmente di sporgere "formale denuncia/querela" e chiede la punizione dei responsabili; tale manifestazione è stata valutata come istanza di punizione e sufficiente ai fini della procedibilità. Sul secondo motivo il ricorso è inammissibile per genericità: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello che non ha riconosciuto la continuazione perché mancavano elementi che dimostrassero l'identità del disegno criminoso (non è sufficiente la mera identità della tipologia di reati o la prossimità temporale). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n.150/2022 (art.2 co.1 lett. I) e terzo comma art.624 c.p. modificato)

    "Il delitto è punibile a querela. Si procede tuttavia di ufficio se la persona offesa è incapace, per età o infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625 numeri 7 - salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede - e 7-bis"

    La Corte ha richiamato la modifica normativa che ha reso il furto procedibile a querela e ha applicato la regola interpretando la denuncia orale, contenente espressa richiesta di punizione, come querela idonea a rendere procedibile il reato.

  • Art. 624 c.p. (furto) e artt. 625, 625 n.7 e 7-bis c.p.

    La fattispecie contestata rientra tra quelle per cui, dopo la modifica normativa, in linea generale la procedibilità è a querela, salvo le specifiche ipotesi di procedibilità d'ufficio previste nei n.7 e 7-bis dell'art.625.

  • Art. 81 c.p. (continuazione)

    La continuazione richiede l'identità del disegno criminoso: la Corte ha ribadito che non è sufficiente la mera reiterazione di reati della stessa natura o la loro prossimità temporale; occorre prova della preventiva deliberazione unitaria.

  • Art. 606 lett. b) c.p.p.

    Norma codicistica richiamata come parametro di censura nei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo in relazione a tale lett. b) manifestamente infondato.

  • Art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali a seguito di inammissibilità del ricorso e possibilità di sanzione alla cassa delle ammende per ricorso con profili di colpa; la Corte ha condannato il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro.

Massime di principio

  • Una denuncia orale che esprima chiaramente la volontà che il responsabile sia perseguito (ad es. formule come "chiedo la punizione") può essere interpretata dal giudice come querela e rendere procedibile il reato procedibile a querela: non sempre è necessaria una formula rituale.
  • Dopo la modifica del D.Lgs. n.150/2022 il furto, salvo ipotesi espressamente previste (art.625 n.7 e 7-bis), è procedibile a querela; dunque per procedere è necessario che emerga la volontà persecutoria della persona offesa.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art.81 c.p. non basta dimostrare mera ripetizione di reati della stessa specie o breve intervallo temporale: chi assume la continuazione deve provare (o indicare) elementi obiettivi che dimostrino un progetto criminoso unitario e preventivamente elaborato.
  • La qualificazione data da uffici di P.G. alla dichiarazione della persona offesa (es. come "denuncia") non vincola il giudice del merito: è il contenuto e la concretta manifestazione di volontà a essere valutata per la procedibilità.
  • In impugnazione per cassazione le doglianze già decise conformemente in sede di merito e prive di novità processuali possono essere ritenute manifestamente infondate e il ricorso dichiarato inammissibile; l'onere di specificare e motivare i punti di contrasto con la motivazione di merito è stringente.

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