Cassazione Penale, Sentenza n. 33675/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza che, in abbreviato, lo ha condannato per furto aggravato e furto in abitazione. Propone due motivi: (1) censura la valutazione sulla procedibilità del reato ascritto nel capo 1) — la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la querela nonostante la persona offesa avesse sporto una denuncia orale — rilevando che, dopo la modifica del D.Lgs. n.150/2022, il furto è procedibile a querela di parte e la semplice denuncia non sarebbe sufficiente a costituire istanza di punizione; (2) deduce l'errata esclusione del vincolo della continuazione "esterna" con altri reati per i quali erano già intervenute sentenze irrevocabili, sostenendo che i fatti dovrebbero essere aggregati per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato (e reiterativo) il doglianza: il reato contestato rientra nella procedibilità a querela come modificato dal D.Lgs. n.150/2022, ma dagli atti risulta una denuncia orale del 17/07/2020 nella quale la persona offesa dichiara testualmente di sporgere "formale denuncia/querela" e chiede la punizione dei responsabili; tale manifestazione è stata valutata come istanza di punizione e sufficiente ai fini della procedibilità. Sul secondo motivo il ricorso è inammissibile per genericità: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello che non ha riconosciuto la continuazione perché mancavano elementi che dimostrassero l'identità del disegno criminoso (non è sufficiente la mera identità della tipologia di reati o la prossimità temporale). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. n.150/2022 (art.2 co.1 lett. I) e terzo comma art.624 c.p. modificato)
"Il delitto è punibile a querela. Si procede tuttavia di ufficio se la persona offesa è incapace, per età o infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625 numeri 7 - salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede - e 7-bis"
La Corte ha richiamato la modifica normativa che ha reso il furto procedibile a querela e ha applicato la regola interpretando la denuncia orale, contenente espressa richiesta di punizione, come querela idonea a rendere procedibile il reato.
Art. 624 c.p. (furto) e artt. 625, 625 n.7 e 7-bis c.p.
La fattispecie contestata rientra tra quelle per cui, dopo la modifica normativa, in linea generale la procedibilità è a querela, salvo le specifiche ipotesi di procedibilità d'ufficio previste nei n.7 e 7-bis dell'art.625.
La continuazione richiede l'identità del disegno criminoso: la Corte ha ribadito che non è sufficiente la mera reiterazione di reati della stessa natura o la loro prossimità temporale; occorre prova della preventiva deliberazione unitaria.
Norma codicistica richiamata come parametro di censura nei motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo in relazione a tale lett. b) manifestamente infondato.
Prevede la condanna alle spese processuali a seguito di inammissibilità del ricorso e possibilità di sanzione alla cassa delle ammende per ricorso con profili di colpa; la Corte ha condannato il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro.
Massime di principio
- Una denuncia orale che esprima chiaramente la volontà che il responsabile sia perseguito (ad es. formule come "chiedo la punizione") può essere interpretata dal giudice come querela e rendere procedibile il reato procedibile a querela: non sempre è necessaria una formula rituale.
- Dopo la modifica del D.Lgs. n.150/2022 il furto, salvo ipotesi espressamente previste (art.625 n.7 e 7-bis), è procedibile a querela; dunque per procedere è necessario che emerga la volontà persecutoria della persona offesa.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art.81 c.p. non basta dimostrare mera ripetizione di reati della stessa specie o breve intervallo temporale: chi assume la continuazione deve provare (o indicare) elementi obiettivi che dimostrino un progetto criminoso unitario e preventivamente elaborato.
- La qualificazione data da uffici di P.G. alla dichiarazione della persona offesa (es. come "denuncia") non vincola il giudice del merito: è il contenuto e la concretta manifestazione di volontà a essere valutata per la procedibilità.
- In impugnazione per cassazione le doglianze già decise conformemente in sede di merito e prive di novità processuali possono essere ritenute manifestamente infondate e il ricorso dichiarato inammissibile; l'onere di specificare e motivare i punti di contrasto con la motivazione di merito è stringente.
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