Cassazione Civile, Ordinanza n. 31022/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un preliminare di compravendita relativo a due unità immobiliari in corso di costruzione. La promissaria acquirente agiva per far accertare la legittimità del recesso da lei esercitato per asserito inadempimento dei promittenti venditori, chiedendo la restituzione del doppio della caparra confirmatoria e dell'acconto versato. I venditori, a loro volta, sostenevano l'inadempimento della promissaria acquirente e proponevano domanda riconvenzionale per ottenere la risoluzione del preliminare e il risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava le domande della promissaria acquirente, accoglieva la riconvenzionale dei venditori e compensava parte delle somme già ricevute da questi ultimi. In appello la decisione veniva in parte riformata nel quantum, con forte riduzione del risarcimento riconosciuto ai venditori e condanna di questi ultimi a restituire alla controparte la differenza tra quanto da lei versato e quanto dovuto a titolo risarcitorio. I venditori proponevano ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente/contraddittoria ex art. 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato come prevalente la loro soccombenza nonostante il rigetto delle domande dell'attrice e l'accoglimento della loro riconvenzionale; (2) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando che la regolazione delle spese fosse stata effettuata in base al solo capo di condanna restitutoria per circa 22.000 euro, senza considerare complessivamente l'oggetto della lite e il valore delle domande reciprocamente proposte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha anzitutto dichiarato tardivo il controricorso depositato dalla promissaria acquirente, ritenendola quindi intimata. Nel merito, ha escluso il vizio di motivazione della sentenza impugnata, interpretando l'espressione della Corte d'appello sul 'limitato accoglimento della domanda' come riferita in realtà alla domanda restitutoria della promissaria acquirente e non a quella dei venditori. Ha poi ritenuto corretta la regolazione delle spese sulla base della soccombenza reciproca e ha ricordato che la valutazione della prevalenza della soccombenza e la ripartizione delle spese ex art. 92 c.p.c. rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità salvo violazioni di legge non ravvisate nel caso concreto. Ha infine condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma prevista ex art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sostanziale conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata giustifica la condanna dei ricorrenti alla somma in favore della Cassa delle Ammende.
La richiesta di decisione dopo la proposta accelerata non determina incompatibilità del consigliere delegato né una fase autonoma di riesame della proposta.
Il controricorso deve essere depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso; il deposito oltre tale termine è tardivo e comporta inammissibilità del controricorso.
Il vizio denunciato richiede una motivazione effettivamente mancante, apparente o incomprensibile; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta comprensibile alla luce della complessiva lettura della sentenza d'appello.
Non è stata ravvisata violazione del principio di soccombenza, poiché la regolazione delle spese è stata effettuata alla luce dell'esito complessivo del giudizio.
La compensazione per reciproca soccombenza e la ripartizione percentuale delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una perfetta corrispondenza matematica tra domande accolte e spese poste a carico della parte soccombente.
Nei giudizi di pagamento di somme il valore della causa, ai fini della liquidazione, va riferito alla somma effettivamente attribuita alla parte vincitrice, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
Ha modificato l'art. 5 del D.M. n. 55/2014 nel senso sopra indicato.
Cass. sez. un. 10 aprile 2024, n. 9611
La proposta di definizione accelerata non ha funzione decisoria e non determina incompatibilità del consigliere delegato nel collegio che decide.
Cass. sez. un. 31 ottobre 2022, n. 32061
In presenza di più capi con soccombenze reciproche, non opera in modo assoluto il principio secondo cui chi ottiene una condanna ridotta rispetto a quella domandata non può mai essere condannato alle spese neppure in parte.
Cass. ord. 26 maggio 2021, n. 14459
La proporzione esatta tra domanda accolta e spese poste a carico della parte soccombente non è richiesta dalla legge.
Cass. 20 dicembre 2017, n. 30592
La determinazione delle quote di compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
Cass. ord. 4 agosto 2017, n. 19613
La ripartizione delle spese in presenza di soccombenza reciproca non è censurabile per il solo fatto che non sia perfettamente proporzionata.
Cass. 31 gennaio 2014, n. 2149
La valutazione della soccombenza reciproca e la relativa compensazione sono apprezzamenti di merito.
La sostanziale conformità alla proposta di definizione accelerata legittima la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende.
Non è stata applicata la condanna risarcitoria perché la controparte è rimasta intimata.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il controricorso depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso è tardivo e non produce gli effetti propri della costituzione della parte resistente.
- La valutazione della soccombenza reciproca e la conseguente compensazione, totale o parziale, delle spese di lite appartengono al potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione comprensibile e non manifestamente illogica.
- Ai fini della liquidazione del compenso nei giudizi aventi ad oggetto somme di denaro, il valore della causa può essere ancorato alla somma effettivamente riconosciuta in sentenza, non necessariamente a quella originariamente domandata.
- Quando la decisione contiene più capi con esiti diversificati, la presenza di un accoglimento parziale di una domanda non impedisce, di per sé, una compensazione anche solo parziale delle spese a carico della parte che risulti complessivamente soccombente.
- La censura di nullità per motivazione apparente non è fondata se, letta nel suo complesso, la sentenza consente di ricostruire l'iter logico seguito dal giudice di merito.
- La condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. può essere applicata in presenza di ricorso sostanzialmente conforme alla proposta di definizione accelerata.
- La mancata costituzione valida della controparte in cassazione esclude la condanna al risarcimento danni ex art. 96, comma 3, c.p.c.
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