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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12919/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando per il primo la genericità del motivo e per il secondo la manifesta infondatezza della doglianza sul bilanciamento tra circostanze. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 9 luglio 2024. Il primo ricorrente deduceva, con un unico motivo, l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura del tutto generica e indeterminata, perché priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., non indicando quali elementi della motivazione dovessero essere contestati e non consentendo così al giudice di legittimità un effettivo controllo. Il secondo ricorrente deduceva, sempre con un unico motivo, vizio di motivazione sul giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; la censura è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva spiegato il mantenimento del giudizio di equivalenza valorizzando la gravità dei fatti, qualificati come rapina pluriaggravata, e richiamando criteri congrui ai sensi dell'art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    privo dei requisiti prescritti

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi posti a base della censura; in mancanza, la doglianza è inammissibile per genericità e indeterminatezza.

  • art. 133 c.p.

    Il giudizio di equivalenza tra circostanze può ritenersi congruamente motivato se il giudice di merito richiama anche uno solo dei parametri previsti dalla norma per la determinazione della pena e dell'adeguatezza del trattamento sanzionatorio.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente nel contesto del bilanciamento tra circostanze di segno opposto, senza specifiche statuizioni autonome.

  • art. 69 c.p.

    La comparazione tra aggravanti e attenuanti è censurabile in cassazione solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; la soluzione di equivalenza, se motivata, non è sindacabile nel merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, puntuale e autosufficiente: una doglianza formulata in termini generici o indeterminati non consente il controllo della Corte ed è inammissibile.
  • La motivazione sulla comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è sindacabile in cassazione in modo molto limitato: il controllo riguarda solo l'esistenza di arbitrarietà o manifesta illogicità, non la mera possibilità di una diversa valutazione.
  • Il giudice di merito può fondare il giudizio di equivalenza tra circostanze anche su un solo parametro legale di cui all'art. 133 c.p., purché la motivazione renda comprensibile la scelta sanzionatoria e la sua adeguatezza rispetto alla gravità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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