Cassazione Penale, Ordinanza n. 12919/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando per il primo la genericità del motivo e per il secondo la manifesta infondatezza della doglianza sul bilanciamento tra circostanze. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 9 luglio 2024. Il primo ricorrente deduceva, con un unico motivo, l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata; la Corte di cassazione ha ritenuto la censura del tutto generica e indeterminata, perché priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., non indicando quali elementi della motivazione dovessero essere contestati e non consentendo così al giudice di legittimità un effettivo controllo. Il secondo ricorrente deduceva, sempre con un unico motivo, vizio di motivazione sul giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti; la censura è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva spiegato il mantenimento del giudizio di equivalenza valorizzando la gravità dei fatti, qualificati come rapina pluriaggravata, e richiamando criteri congrui ai sensi dell'art. 133 c.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
privo dei requisiti prescritti
Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi posti a base della censura; in mancanza, la doglianza è inammissibile per genericità e indeterminatezza.
Il giudizio di equivalenza tra circostanze può ritenersi congruamente motivato se il giudice di merito richiama anche uno solo dei parametri previsti dalla norma per la determinazione della pena e dell'adeguatezza del trattamento sanzionatorio.
Richiamato implicitamente nel contesto del bilanciamento tra circostanze di segno opposto, senza specifiche statuizioni autonome.
La comparazione tra aggravanti e attenuanti è censurabile in cassazione solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; la soluzione di equivalenza, se motivata, non è sindacabile nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, puntuale e autosufficiente: una doglianza formulata in termini generici o indeterminati non consente il controllo della Corte ed è inammissibile.
- La motivazione sulla comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è sindacabile in cassazione in modo molto limitato: il controllo riguarda solo l'esistenza di arbitrarietà o manifesta illogicità, non la mera possibilità di una diversa valutazione.
- Il giudice di merito può fondare il giudizio di equivalenza tra circostanze anche su un solo parametro legale di cui all'art. 133 c.p., purché la motivazione renda comprensibile la scelta sanzionatoria e la sua adeguatezza rispetto alla gravità del fatto.
Come è indicizzato
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