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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45217/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava quattro profili: 1) violazione delle norme procedurali (artt. 666, 674, 177, 178, 179 c.p.p.) e vizio di motivazione per aver il giudice dell'esecuzione deciso 'de plano' senza fissare l'udienza in camera di consiglio e senza il contraddittorio con difensore e Pubblico ministero; 2) violazione del divieto del ne bis in idem (art. 666, comma 2 c.p.p.); 3) violazione e vizio di motivazione rispetto agli artt. 168, 164 e 167 c.p. perché la revoca sarebbe stata pronunciata nonostante il reato si fosse estinto per decorso del termine di cui all'art. 167; 4) omissione di considerare una sentenza del 2016 del medesimo Tribunale che aveva riconosciuto la continuazione tra reati simili e aveva comunque concesso la sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo come fondante e assorbente. Ha ritenuto illegittimo il provvedimento emesso "de plano" fuori dai casi tassativamente previsti dall'art. 666, comma 2, c.p.p., poiché il Tribunale ha esaminato il merito senza la rituale instaurazione dell'udienza in camera di consiglio, con conseguente omesso contraddittorio e assenza del difensore. Per tali ragioni la decisione è stata dichiarata affetta da nullità assoluta e la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per un nuovo giudizio sull'istanza del Pubblico ministero. Il provvedimento è dunque revocato e rimandata la decisione sul merito, che dovrà svolgersi con il regolare contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    L'art. 666 disciplina l'incidente di esecuzione: la decisione 'de plano' è ammessa solo nei casi di manifesta infondatezza previsti dal comma 2; fuori da tali ipotesi è obbligatoria l'udienza in camera di consiglio con avviso alle parti, partecipazione del Pubblico ministero e presenza del difensore (comma 3 e 4). Il Tribunale ha violato questa regola adottando un provvedimento 'de plano' esaminando il merito, determinando nullità assoluta.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Cita la norma tra le richiamate nella doglianza relativa alla procedura esecutiva; nel contesto la Corte rileva l'obbligo di rispetto delle norme procedurali di esecuzione che garantiscono il contraddittorio.

  • art. 177 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma che regola l'irregolarità e la nullità; la Corte lo utilizza nel ragionamento sulla rilevabilità d'ufficio dei vizi procedurali.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità delle formalità essenziali; la Corte la impiega per qualificare la violazione dell'obbligo di udienza come nullità assoluta rilevabile d'ufficio.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato insieme agli artt. 177 e 178 per sottolineare la natura assoluta della nullità derivante dall'omesso contraddittorio e dalla decisione 'de plano' in assenza di ipotesi legittimanti.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che definisce i motivi di ricorso per cassazione; nel ricorso sono stati dedotti vari motivi ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1, correttamente valutati dalla Corte con predilezione per il motivo processuale fondante.

  • art. 168 cod. pen.

    Norma sulla continuazione fra reati; il ricorrente aveva lamentato che la precedente sentenza che aveva riconosciuto la continuazione non era stata considerata, ma tale censura è stata assorbita dalla declaratoria di nullità procedurale.

  • art. 164 cod. pen.

    Norma sulla pena e sulle modalità di estinzione; invocata dal ricorrente in relazione all'estinzione del reato e alla valutazione sul diritto alla sospensione, ma non esaminata nel merito a causa dell'assorbimento.

  • art. 167 cod. pen.

    Riguarda l'estinzione del reato per prescrizione/ decorso dei termini; il ricorrente sosteneva che il reato si era estinto nelle more, ma la Corte ha ritenuto che tale questione debba essere valutata dal giudice di merito dopo il regolare contraddittorio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di riproduzione dei motivi nel ricorso di cassazione; la Corte ha riprodotto i motivi nei limiti consentiti dall'art. 173 delle disposizioni di attuazione.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può emettere un provvedimento 'de plano' solo nei casi tassativi di manifesta infondatezza previsti dall'art. 666, comma 2, c.p.p.; altrimenti è obbligatoria l'udienza in camera di consiglio con partecipazione del Pubblico ministero e del difensore.
  • La decisione che esamina il merito senza il necessario contraddittorio (assenza di udienza camerale e/o difensore) è affetta da nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e comporta l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
  • Se una censura processuale fondamentale (es. violazione del contraddittorio) è accolta, le questioni di merito (es. estinzione del reato, ne bis in idem, continuazione) possono risultare assorbite e vanno riesaminate dal giudice di merito nell'ambito del regolare contraddittorio.
  • Le eccezioni relative a ne bis in idem o estinzione del reato debbono essere valutate dopo una corretta instaurazione del contraddittorio: l'assenza di tale contraddittorio priva la decisione di efficacia e la rende impugnabile per nullità.
  • Nel proporre ricorso per cassazione contro ordinanze di esecuzione, è strategico privilegiare motivi processuali che, se fondati, possono determinare l'annullamento dell'atto e l'impossibilità per il giudice di merito di confermare la decisione senza riassumere il contraddittorio.

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