Cassazione Civile, Ordinanza n. 34934/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per imposte di registro e ipocatastali, nel quale l'Ufficio aveva riqualificato l'operazione formalmente documentata come compravendita immobiliare in termini di conferimento societario in natura, valorizzando una serie di atti e comportamenti collegati: acquisto originario dell'immobile da parte di una cooperativa, attività edilizia e prenotazioni delle unità da assegnare ai soci, comodato gratuito dell'immobile, successivo acquisto da parte di una società i cui soci coincidevano con quelli della cooperativa, e indicazione di un terzo acquirente ex art. 1401 c.c. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, degli artt. 3, 53 e 97 Cost. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la norma consentirebbe di guardare alla reale sostanza economica dell'operazione, anche tramite elementi extratestuali e atti collegati, sicché la fattispecie doveva essere tassata come conferimento; (2) vizio di motivazione, lamentando che la sentenza regionale si fosse limitata ad aderire alle difese del contribuente senza esaminare in modo adeguato la sequenza di atti e comportamenti indicata nell'avviso di liquidazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, alla luce dell'evoluzione normativa dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 e delle pronunce della Corte costituzionale n. 158/2020 e n. 39/2021, la disposizione va interpretata nel senso che la qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro deve avvenire sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati, salvo espressa previsione del testo unico. Ne consegue che l'Amministrazione non può riqualificare la compravendita in conferimento sulla base della complessiva operazione economica. È stato disatteso anche il secondo motivo, perché la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, non è nulla se consente di comprendere le ragioni della decisione; inoltre i fatti invocati dall'Ufficio non erano comunque decisivi, essendo venuto meno il presupposto giuridico della riqualificazione invocata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti per la sopravvenienza di interventi normativi e pronunce costituzionali che hanno reso la questione connotata da profili di novità.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
testo originario e testo modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), poi qualificato come interpretazione autentica dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084
La Corte afferma che, nel testo vigente, la norma impone di applicare l'imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato a registrazione, ma sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da elementi extratestuali e dagli atti collegati, salvo espressa previsione del testo unico.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del primo motivo di ricorso, dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro formale del secondo motivo di ricorso, dedotto per vizio motivazionale/omesso esame di fatti decisivi.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di violazione delle regole sull'onere della prova, ma la Corte non accoglie la prospettazione.
artt. 3, 53 e 97 Cost.
Invocati dalla ricorrente per sostenere la legittimità costituzionale di una lettura dell'art. 20 estensiva agli elementi extratestuali; la Corte richiama invece la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità sulla novella.
Citato nella ricostruzione fattuale come meccanismo di indicazione del terzo acquirente.
art. 6 CEDU
Richiamato nel quadro delle censure di costituzionalità prospettate in via incidentale nel percorso argomentativo riportato nella sentenza.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, la riqualificazione dell'atto deve muovere dagli elementi contenuti nell'atto presentato a registrazione e non può estendersi, salvo specifiche eccezioni di legge, a una valutazione globale dell'operazione economica desunta da documenti o comportamenti esterni collegati.
- La disciplina dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, come risultante dalle modifiche del 2017 e dalla successiva interpretazione autentica, è stata ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale al modello dell'"imposta d'atto", con tassazione del singolo negozio secondo i suoi effetti giuridici tipici.
- La ricostruzione di una complessa operazione economica come conferimento, anziché come compravendita, non è consentita quando l'Ufficio pretenda di basarsi su atti collegati e sequenze fattuali estranee al testo dell'atto registrato, se tali elementi non sono espressamente rilevanti secondo il testo unico.
- La motivazione della sentenza non è nulla per il solo fatto di aderire a difese o atti di parte, purché il percorso decisorio sia riconducibile al giudice e consenta di comprendere in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni della decisione.
- In cassazione, il vizio motivazionale non può essere utilmente fondato su fatti che non siano decisivi una volta escluso il presupposto giuridico della tesi fatta valere dalla parte ricorrente.
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