Cassazione Penale, Ordinanza n. 30797/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello per il reato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di sei mesi di reclusione, all'esito di giudizio abbreviato e con riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 13-bis del medesimo decreto, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'idoneità della condotta a ostacolare l'accertamento. In sostanza, contestava la valutazione di merito sulla natura fraudolenta/simulata del contratto di associazione in partecipazione utilizzato per abbattere gli utili e sul suo rilievo ai fini dell'ostacolo all'attività di accertamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte una riproposizione di argomentazioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, prive di specifica critica alle rationes decidendi e finalizzate a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era logicamente e giuridicamente corretta nel valorizzare tre profili: la simulazione del contratto, stipulato con il mero prestanome di una società di diritto inglese e ammesso come tale dallo stesso imputato; l'utilizzo del contratto per indicare in contabilità e in dichiarazione costi non solo non deducibili, ma anche superiori a quelli risultanti dal contratto; l'esibizione del documento all'Agenzia delle Entrate e la sua ritenuta mendacità solo all'esito di specifica istruttoria. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna dell'imputato; il ricorso non ne ha scalfito la qualificazione e la relativa valutazione di merito.
art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Attenuante riconosciuta in sede di merito in favore dell'imputato.
art. 19, comma 9, lett. b), TUIR
Richiamato per evidenziare che i costi indicati erano non solo superiori a quelli del contratto, ma anche non deducibili secondo la disciplina fiscale applicabile.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano nella riproposizione di deduzioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza una specifica confutazione delle rationes decidendi.
- La Corte di cassazione non può essere sollecitata a una nuova valutazione del compendio probatorio o a una lettura alternativa delle fonti di prova, salvo il caso di specifico travisamento delle emergenze processuali tempestivamente dedotto.
- Ai fini della tenuta della motivazione sulla contestazione tributaria, è logicamente sufficiente valorizzare la simulazione del documento utilizzato, il suo impiego in contabilità e in dichiarazione per rappresentare costi non dovuti o non corrispondenti al vero, e la sua esibizione all'Amministrazione finanziaria come strumento di ostacolo all'accertamento.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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