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Sentenza

Sentenza n. 1877/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del verbale n. 3 della seduta del 7 febbraio 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di Milano, ad opera della sottocommissione n. IX istituita presso la Corte d’Appello di Napoli, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 11/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 1647; della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di Milano, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico;

Giustizia amministrativa202501498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di correzione della prova scritta dell'esame di abilitazione forense, con voto di 11/30, e conseguente non ammissione alle prove orali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata ad abilitazione)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la valutazione insufficiente attribuita al proprio elaborato scritto nell'esame di abilitazione alla professione forense, sessione 2024, deducendo: la violazione della disciplina speciale dell'esame e degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, poiché sull'elaborato risultavano apposti due voti contrastanti, uno in lettere ("undici") e uno in numeri ("18"), mentre il verbale riportava soltanto il voto di 11/30; l'inadeguatezza, nel contesto della sessione 2024, della motivazione mediante il solo voto numerico, in ragione della riduzione delle prove e dei candidati, dei tempi di correzione, dell'indeterminatezza dei criteri e delle esigenze di trasparenza e proporzionalità; l'eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei presupposti, sostenendo che il voto di 11/30 fosse incongruo rispetto al contenuto dell'elaborato e ad altri compiti ritenuti analoghi. In via subordinata è stata prospettata una questione di legittimità costituzionale delle norme che consentirebbero la motivazione mediante il solo voto numerico.

La decisione

Il ricorso è stato accolto per il primo motivo. Il TAR ha rilevato che sull'elaborato erano presenti soltanto due voti contrastanti, "undici" e "18", senza elementi ulteriori idonei a stabilire quale fosse il refuso. Sebbene, secondo l'orientamento tradizionale richiamato dal giudice, il voto numerico sintetizzi la valutazione tecnico-discrezionale della commissione e contenga di regola la motivazione, tale principio non opera quando sussista una manifesta contraddizione tra gli elementi obiettivi e la valutazione espressa. Nel caso concreto la contraddizione investiva l'unico elemento motivazionale e non poteva essere risolta attribuendo prevalenza al verbale, che riportava il solo voto di 11/30: se il refuso fosse stato percepito in sede di trascrizione, avrebbe dovuto essere corretto sull'elaborato o menzionato nel verbale. L'illegittimità ha comportato l'annullamento del verbale nella parte relativa alla ricorrente e della conseguente non ammissione alle prove orali; gli ulteriori motivi, aventi la medesima finalità satisfattiva, sono stati assorbiti. È stata disposta la ricorrezione dell'elaborato da parte di una commissione operante presso una diversa Corte d'appello, individuata nella Corte d'appello di Bologna. Il Ministero dovrà trasmettere l'elaborato in forma anonima, insieme ad altri nove elaborati, entro cinque giorni dalla comunicazione della sentenza; la rivalutazione dovrà concludersi entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, spese generali e contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa e all'obbligo di motivazione; la decisione accerta l'illegittimità della valutazione per la contraddittorietà dell'unico elemento motivazionale.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Richiamato per la fissazione dell'udienza pubblica in luogo della definizione immediata della domanda cautelare.

  • art. 3 Cost.

    Indicato tra i parametri costituzionali della questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata, non esaminata per l'accoglimento del ricorso.

  • art. 4 Cost.

    Indicato tra i parametri costituzionali della questione prospettata in via subordinata, non esaminata.

  • art. 24 Cost.

    Indicato tra i parametri costituzionali della questione prospettata in via subordinata, non esaminata.

  • art. 41 Cost.

    Indicato tra i parametri costituzionali della questione prospettata in via subordinata, non esaminata.

  • art. 97 Cost.

    Indicato tra i parametri costituzionali della questione prospettata in via subordinata, non esaminata.

  • art. 117 Cost.

    Indicato tra i parametri costituzionali della questione prospettata in via subordinata, non esaminata.

Massime di principio

  • Il voto numerico è normalmente idoneo a esprimere e sintetizzare la valutazione tecnico-discrezionale di una commissione d'esame, ma non è sufficiente quando gli atti di valutazione contengano una manifesta e insanabile contraddizione tra voti o altri elementi obiettivi, tale da impedire di individuare con certezza il giudizio effettivamente espresso.
  • Quando sull'elaborato di una prova concorsuale o abilitativa risultino apposti due punteggi contrastanti e non sia possibile stabilire quale costituisca un refuso, la valutazione è illegittima per contraddittorietà della motivazione; il verbale che riporti uno solo dei voti non risolve autonomamente il vizio se non risultano la correzione dell'elaborato o la verbalizzazione del refuso.
  • L'annullamento della valutazione di una prova per contraddittorietà del giudizio comporta la ricorrezione dell'elaborato, quale effetto conformativo, da parte di una commissione operante presso una diversa Corte d'appello, con modalità idonee a preservare l'anonimato e l'imparzialità della rivalutazione.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneDecisione e riti speciali
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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