Cassazione Civile, Ordinanza n. 34635/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale generale, a una società contribuente veniva notificato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, con rideterminazione dei tributi dovuti, richiesta di interessi e irrogazione di sanzioni. La società impugnava l'atto e la CTP accoglieva il ricorso. L'Ufficio proponeva appello, ma la CTR della Sicilia lo dichiarava inammissibile per difetto di specificità dei motivi. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello tributario era specifico perché aveva riproposto le ragioni già poste a base della legittimità dell'accertamento; con il secondo motivo lamentava violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa pronuncia sui rilievi dell'avviso; con il terzo motivo denunciava vizi della motivazione e della regolazione delle spese ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, art. 132 c.p.c., art. 92 c.p.c. e art. 15 d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: nel processo tributario l'appello è sufficientemente specifico quando l'Amministrazione ripropone le stesse ragioni già dedotte a sostegno dell'atto impositivo, poiché l'appello ha carattere pienamente devolutivo e non richiede necessariamente nuovi motivi rispetto al primo grado. Ha quindi cassato la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, che dovrà esaminare nel merito i motivi di appello dell'Ufficio e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
Richiamato per censurare la declaratoria di inammissibilità dell'appello; la Corte ne valorizza il rapporto con la disciplina speciale del processo tributario, osservando che la specificità dei motivi va apprezzata alla luce del carattere devolutivo dell'impugnazione.
"motivi specifici dell'impugnazione"
Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici, ma tale requisito è soddisfatto anche quando l'appellante riproponga le ragioni già svolte a sostegno della legittimità del proprio operato, senza che siano necessari nuovi motivi rispetto al primo grado.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma di denuncia del vizio processuale dedotto in cassazione con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Richiamato nel secondo motivo come violazione per omessa pronuncia, ma il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo.
Richiamati nel secondo motivo per contestare la valutazione delle risultanze processuali; motivo assorbito.
Richiamato nel terzo motivo insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della decisione e la regolazione delle spese; motivo assorbito.
Richiamato nel terzo motivo per vizio di motivazione della sentenza; motivo assorbito.
Richiamato nel terzo motivo in relazione alla condanna alle spese; motivo assorbito.
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel terzo motivo in tema di spese processuali nel rito tributario; motivo assorbito.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello non è limitato alla denuncia di specifici vizi della sentenza di primo grado, ma ha natura pienamente devolutiva e mira al riesame della causa nel merito.
- Il requisito di specificità dei motivi di appello ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992 è soddisfatto anche quando l'appellante riproduca o ribadisca le argomentazioni già svolte a sostegno della legittimità dell'atto impugnato, purché l'atto consenta di comprendere le critiche mosse alla decisione di primo grado.
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità è erronea quando il gravame, letto complessivamente, individui in modo comprensibile le ragioni di censura e chieda il riesame nel merito della pretesa tributaria.
- L'accoglimento del motivo che censura l'inammissibilità dell'appello comporta l'assorbimento delle ulteriori doglianze e impone al giudice del rinvio di esaminare tutti i motivi di gravame e di rideterminare anche le spese di lite.
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